Aspi, la nuova indennità di disoccupazione introdotta dalla legge di riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012, da erogare in un’unica soluzione, così come la mini Aspi, per chi vuole mettersi in proprio, quindi chi intenda intraprendere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, o ancora chi intende associarsi in cooperativa.

Decreto Ministero lavoro 29 marzo 2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2013, il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo scorso, che fornisce chiarimenti in merito al nuovo sussidio di disoccupazione, l’Aspi e la mini Aspi da erogare in un’unica soluzione per chi intenda intraprendere un’attività in proprio e deve appositamente richiederlo.

Aspi e mini Aspi, nuove indennità disoccupazione

Innanzitutto nel decreto in questione si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2013, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, viene istituita l’Assicurazione sociale per l’impiego, l’Aspi con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità di disoccupazione mensile. In via sperimentale per il 2013, 2014 e 2015, si è previsto che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione mensile Aspi può richiedere la liquidazione dell’importo del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tutte le disposizioni previste per l’Aspi trovano applicazione anche per la mini Aspi.

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Erogazione Aspi in unica soluzione: chi può beneficiarne

Detto ciò, nel decreto in questione si stabilisce che sono destinatari dell’erogazione in un’unica soluzione dell’indennità Aspi e mini Aspi, tutti quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e  intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Aspi o mini-Aspi.

La prestazione consiste nella liquidazione da parte dell’Inps in unica soluzione dell’indennità mensile Aspi o mini-Aspi, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.

Come fare domanda

I lavoratori interessati a ricevere l’indennità Aspi e mini Aspi in un’unica soluzione  devono trasmettere telematicamente all’INPS la domanda recante la specificazione circa l’attività da intraprendere o da sviluppare,  corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività. Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile Aspi e mini Aspi e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.  L’indennità anticipata in tal caso dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, dandone comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’INPS che ha liquidato l’anticipazione medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.