Approvato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 magio 2021, il nuovo decreto Semplificazioni, ossia un decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Tra le misure in esso contenute anche alcune che interessano il superbonus 110% introdotto con l’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni. Il beneficio, ricordiamo, si sostanzia in una detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo) con possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Superbonus 110% anche ai fabbricati D/2

Una prima novità è l’inserimento degli immobili strumentali di categoria catastale D/2 tra quelli ammessi al beneficio. In dettaglio si tratta degli immobili destinati allo svolgimento di attività alberghiere, comprese pensioni, agriturismi, bed & breakfast e similari.

Tali immobili, dunque, si aggiungono all’ambito soggettivo già previsto per il superbonus 110%, che ricordiamo, nella sua versione originale si applica agli interventi (trainanti e trainati) effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le altre semplificazioni bonus 110%

L’altra novità riguarda l’ambito oggettivo del superbonus 110% ed in particolare gli interventi “trainanti”.

In tale contesto, infatti, è eliminata la condizione di “funzionalmente indipendente e tra i lavori ammessi si inserisce “la sostituzione di qualsiasi tipo di impianto di climatizzazione” anche non fisso.

A questo proposito, ricordiamo che, secondo la versione antecedente il decreto Semplificazioni in commento, il beneficio fiscale superbonus 110%, si applica a fronte di spese sostenute per interventi edilizi definiti “trainanti” e “trainati”.

I lavori trainanti sono così chiamati in quanto danno diritto al superbonus 110% anche se realizzati indipendentemente da altri tipi di interventi. In dettaglio sono trainanti:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (il decreto Semplificazione elimina tale condizione)
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%

Infine, si semplifica l’iter autorizzativo ai lavori, prevedendo che gli interventi ammessi al superbonus 110%, ad esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e, quindi, realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

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