Ecco cosa cambia per l’apprendistato 2015 con il Jobs Act, la normativa di riferimento e le agevolazioni insieme alle sanzioni per il datore di lavoro.    

Apprendistato 2015 Jobs Act

Nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso contenente il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il famoso Jobs Act del Governo Renzi, troviamo anche le novità sul contratto di apprendistato.   Le novità contenute nello schema riguardano quasi interamente la prima e la terza tipologia contrattuale, ovvero l’apprendistato per la formazione, ossia il contratto finalizzato alla qualifica al diploma e la specializzazione professionale, nonché quello di alta formazione e ricerca.

 

Apprendistato 2015 normativa

La nuova disciplina è contenuta al capo V, agli articoli da 39 a 45 che disciplinano in maniera organica e completa l’apprendistato.  

Apprendistato 2015: cosa cambia

  Si distinguono tre tipologie di apprendistato: 1- Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale (la stipula è possibile in ogni settore e riguarda i giovani che hanno compiuto i 15 anni di eta? e fino al compimento dei 25 e potrà avere una durata fissata in relazione alla qualifica o del diploma da conseguire. La durata non potrà superare tre anni, ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale professionale. La novità maggiore riguarda la stipula di contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Possibile anche la formazione esterna all’azienda che si svolge nell’istituzione formativa cui e? iscritto lo studente e salvo non sia previsto diversamente dai contratti collettivi, non è retribuita. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e? riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.     2- Apprendistato professionalizzante (Della  formazione di tipo professionalizzante  è responsabile esclusivamente il datore di lavoro ed è regolamentata dai contratti collettivi sia nella misura che nella modalità di erogazione. Accanto a tale tipologia di formazione, è prevista la possibilità della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Al fine di consentire al datore di lavoro di far partecipare l’apprendista per poter fruire dell’offerta formativa, è la regione che deve comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalita? di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita? previste).

  3- Apprendistato di alta formazione e di ricerca ( Tale tipologia contrattuale può essere stipulata in tutti i settori di attivita? dai datori di lavoro sia pubblici che privati, per attivita? di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonche? per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche i soggetti di eta? compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione Tecnica Superiore).    

 Apprendistato 2015 agevolazioni

Con il Jobs Act vengono confermate le agevolazioni, in particolare modo rimane;  

  • il regime contributivo agevolato vigente in materia di apprendistato,
  • il diritto alle agevolazioni per ulteriori dodici mesi in casi di prosecuzione del rapporto di lavoro, con esclusione dei lavoratori assunti quali percettori di indennità di mobilità o disoccupazione.

   

Apprendistato sanzioni 2015

  Per quanto riguarda le sanzioni abbiamo:  

  • in caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro: il datore di lavoro e? tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione

 

  • in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale: viene assegnato da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
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