Due i decreti approvati dal CdM nei giorni scorsi: uno su Ape Social e uno per la pensione anticipata a favore dei lavoratori precoci. Dopo l’approvazione a Palazzo Chigi ora manca solo la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale per dare via alla riforma. Sono state confermate le disposizioni di cui tanto vi abbiamo parlato negli ultimi tempi in merito alla pensione anticipata degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizioni economiche disagiate e meritevoli di particolare tutela.

Ape Social: estensioni bocciate

Le categorie beneficiarie del canale agevolato per la pensione anticipata sono le stesse individuate nella legge di bilancio.

Bocciate le ulteriori proposte di estensione volute dai sindacati, in particolare quella per i lavoratori licenziati ma non possedenti i requisiti per il sussidio di disoccupazione e per i lavoratori agricoli.

Sostanzialmente quindi possiamo comprendere i beneficiari in quattro categorie:

  • disoccupati in seguito a licenziamento che hanno esaurito da almeno tre mesi gli ammortizzatori sociali;
  • invalidi con percentuale non inferiore al 74%;
  • caregivers assistenti coniuge o parenti entro il primo grado disabili;
  • addetti a mansioni gravose o attività usuranti.

Chi rientra in una delle quattro categorie appena citate avrà due canali per la pensione anticipata:

  • 63 anni e 30 di contributi (36 per i lavoratori usuranti);
  • 41 anni di versamenti.

L’accertamento dei requisiti APE social avviene con un doppio passaggio.

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Da notare anche che il decreto sull’APE social, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps ma in coerenza con le disposizioni di diritto sostanziale, non prevede come condizione vincolante il trovarsi a meno di tre anni e sette mesi dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il suddetto requisito avrebbe infatti, come già in molti avevano fatto notare, avrebbe di fatto penalizzato i nati nel biennio 1954-1955.

Riforma pensioni, quando il decreto su APE volontario?

Sembrano invece dilatarsi i tempi per il decreto APE volontario.

Manca infatti la chiusura dell’accordo con le banche convenzionate per il prestito e quella dell’intesa con le assicurazioni che dovranno coprire ilo rischio di decesso del pensionato prima del termine di restituzione di 20 anni. Slitta contestualmente anche l’erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) sebbene la misura non sia strettamente legata all’APE visto che il contributo viene in questo caso erogato dal fondo di previdenza complementare al quale ha aderito il lavoratore nel corso della sua carriera. Ma il problema per la RITA è che, per un cavillo legislativo, occorre la certificazione dei requisiti da parte dell’Inps quindi, in mancanza della piattaforma APE, resta in stand-by anche quest’altra misura di pensione anticipata.