Ape, l’attestato di prestazione energetica obbligatorio, che sostituisce l’Ace, anche per i lavori di ristrutturazione edilizia, ma solo quelli di una certa importanza. A chiarirlo uno studio 657-2013/C della commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato.

 Ape immobili: ecco il nuovo attestato di prestazione energetica

L’Ape, l’attestato di prestazione energetica degli edifici deve necessariamente prodursi in caso di vendita e di locazione di immobile, anche di  edifici soggetti a interventi di ristrutturazione, ma deve sempre trattarsi di ristrutturazioni importanti.

 

Ape: da presentare anche in caso di ristrutturazioni

 Per ristrutturazioni importanti si intendono interventi edilizi, come la manutenzione ordinaria o straordinaria, la ristrutturazione propriamente detta e il risanamento conservativo. Tutti interventi che devono riguardare oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio.

Obbligo Ape: quando scatta

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L’Ape deve essere consegnato, a pena di nullità, allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, nonché al momento della stipula del preliminare di vendita . L’Ape è obbligatorio consegnarlo all’acquirente, beneficiario e al nuovo conduttore, a seconda della transazione immobiliare in essere.  Nel caso poi di ritrasferimento di immobile già oggetto di precedente vendita, cui è stato allegato l’attestato energetico, non è possibile s richiamare il certificato già allegato, ma occorre ripresentarne un altro.

 

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