Come noto, laddove i lavori che danno diritto al superbonus 110% (di cui all’art, 1 del decreto Rilancio e successive modificazioni) siano qualificabili come lavori di risparmio energetico, ad esempio la realizzazione del cappotto termico (intervento trainante) e la contestuale sostituzione degli infissi (intervento trainato), la normativa di riferimento richiede, quale requisito fondamentale per godere del beneficio fiscale,

il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Tale miglioramento deve risultare dal confronto tra APE (attestato di prestazione energetica) ante e post lavori, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

In ambito superbonus 110% occorre però fare distinzione tra APE tradizionale e c.d. APE convenzionale. La distinzione è spiegata dall’ENEA in apposito documento di prassi pubblicato sul proprio sito e che qui sintetizziamo.

Le differenze tra APE convenzionale e APE tradizionale

Il cosiddetto “APE convenzionale”, per il superbonus, ha finalità e modalità di utilizzo diverse dall’APE redatto ai fini del D. Lgs 192/2005 per compravendite e locazioni (“APE tradizionale”). Le principali differenza sono così spiegate dall’ENEA:

  • l’APE convenzionale per il superbonus ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta dell’incentivo fiscale.  L’APE tradizionale ha, invece, la finalità di informare (sui requisiti energetici) i proprietari e/o utilizzatori delle unità immobiliari nel caso di compravendita, locazione ecc.
  • l’APE convenzionale per il superbonus, nel caso di edifici pluri-unità, è redatto per l’intero edificio secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del Decreto 06 agosto 2020 “requisiti Ecobonus”; mentre l’APE tradizionale ai sensi del D. Lgs 192/2005 è sempre redatto per singola unità immobiliare
  • il valore dell’EPgl,nren, nell’APE convenzionale post- intervento, si ottiene dalla somma degli EPnren relativi ai soli servizi già presenti nella situazione “ante lavori”. Per la determinazione dell’EPgl,nren nell’APE tradizionale sono sempre considerati tutti i servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato stesso. Potrebbe, quindi, accadere che, anche nel caso di edificio unifamiliare, APE convenzionale post intervento e APE tradizionale (eventualmente redatto dopo gli interventi per finalità diverse dalla richiesta degli incentivi) potrebbero avere un EPgl differente
  • per la redazione degli APE convenzionali per il superbonus non è necessaria “l’indipendenza” da parte del professionista (l’APE convenzionale può essere redatto, ad esempio, anche dallo stesso progettista o direttore lavori, purché sia un tecnico abilitato)
  • non è necessario depositare gli APE convenzionali nei catasti regionali. Gli APE convenzionali sono, infatti, da intendersi come allegati all’asseverazione che il professionista deve inviare all’Enea per la richiesta del superbonus.

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