Quante volte hai sentito parlare di APE (Attestato di prestazione energetica) e quanto volte ti se chiesto cosa sia, a cosa serve e chi lo rilascia, oltre che a quali costi?

Domande queste che tornano ricorrenti oggi anche a fronte della possibilità di godere del superbonus 110% di cui al decreto Rilancio, visto che per beneficiarne è richiesto che l’intervento realizzato sull’immobile comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE

Con questo articolo, ti forniamo, dunque, una guida completa ed esaustiva sull’argomento.

A cosa serve l’APE

Come si apprende dal sito istituzionale dell’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), con l’APE (detto anche comunemente “certificato energetico”) si va ad attestarela prestazione e la classe energetica di un immobile” e ad indicare “gli interventi migliorativi più convenienti”. Con esso, il cittadino viene a conoscenza:

  • del fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità immobiliare (appartamento, locale commerciale, ecc.);
  • della qualità energetica del fabbricato;
  • delle emissioni di anidride carbonica e dell’impiego di fonti rinnovabili di energia.

Elementi questi che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, e che possono guidare il cittadino stesso in alcune scelte circa l’acquisto, la locazione o la ristrutturazione o riqualificazione del fabbricato.

Per prestazione energetica ai fini APE si intende la quantità di energia necessaria per soddisfare le esigenze annuali legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Quando è obbligatorio l’APE

L’APE può essere obbligatorio in alcuni casi. L’esistenza dell’APE è obbligatoria in caso di:

  • edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione;
  • demolizione e ricostruzione di edifici e in caso di nuovi volumi climatizzati ad ampliamento di edifici esistenti, per un minimo del 15% del volume iniziale o di 500 metri cubi. In quest’ultimo caso, il rispetto dei requisiti minimi dei nuovi edifici è richiesto limitatamente ai nuovi volumi (si tratta di casi assimilati a nuova costruzione);
  • compravendita dell’immobile;
  • nuovo contratto di locazione;
  • lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.

In alcuni casi l’APE può rendersi necessario per accedere ad agevolazioni fiscali per la ristrutturazione o riqualificazione (si pensi al superbonus 110% dove potrebbe rendersi indispensabile).

Non è, invece, obbligatorio l’APE  per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita.

Laddove obbligatorio, in mancato rispetto è soggetto a sanzione da 1.000 a 18.000 euro.

Chi rilascia l’APE e a quali costi

L’APE viene redatto e rilasciato da un “soggetto certificatore” appositamente accreditato dalla Regione, il quale solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come per esempio un ingegnere, un architetto, un geometra, che viene nominato dal committente stesso (il proprietario o chi ne fa le veci). Il certificatore a fronte dell’APE redatto e rilasciato assume una triplice responsabilità, ossia amministrativa e disciplinare, civile e penale.

Il costo richiesto per la redazione ed il rilascio può variare da certificatore a certificatore (si può andare dai 40 euro agli oltre 70 euro) e la sua validità è di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio.

Tuttavia, deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.

E’ disponibile anche una banca dati degli APE, il c.d. SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica).