Sempre più sono gli anziani ricoverati in case di riposo. Molti si chiedono se anche tali soggetti sono tenuti a pagare il canone RAI, laddove nella casa in cui vivevano prima del ricovero (ed ancora di proprietà) sia presente ancora il televisore.

Come sottrarsi eventualmente al pagamento?

Facciamo chiarezza in questo articolo.

Il canone RAI oggi

Il canone RAI, ricordiamo, è dovuto da chiunque possiede il televisore in casa. Dal 2016, il pagamento avviene con addebito diretto nella fattura dell’utenza elettrica residenziale, ciò in quanto, dal citato anno il legislatore ha introdotto la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica “residenziale (D2) si presume anche possessore di apparecchio televisivo.

Il canone attualmente è pari a 90 euro annui (addebitati in quote bimestrali da 18 euro ciascuna) ed è dovuto una sola volta l’anno per ciascun nucleo familiare indipendentemente dal numero di televisori posseduti.

Ad ogni modo, laddove, si è intestatari di utenza elettrica residenziale e nessun componente della famiglia possiede la TV è possibile sottrarsi dalla suddetta presunzione e, quindi, non pagare il canone, presentando all’Agenzia delle Entrate, l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (compilando il quado A).

Le regole per chi è in casa di riposo

Detto ciò, con riferimento al soggetto ricoverato in casa di risposo, se questi detiene un apparecchio TV nella propria abitazione è, comunque, tenuto al pagamento del canone RAI

Laddove, invece, non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la predetta dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Se, invece, questi non possiede la TV e non è nemmeno titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV, egli dovrà dare disdetta dell’abbonamento.

Esenzione canone RAI: come presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione

In merito alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione occorre tener presente che, come previsto dalla normativa di riferimento:

  • se presentata entro il 31 gennaio dell’anno, scatta l’esonero per il canone RAI dell’intero anno
  • laddove, invece, presentata nel periodo 1° febbraio – 30 giugno dell’anno, l’esonero si avrà esonero solo per il secondo semestre dell’anno stesso.

Il modello è da presentarsi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In alternativa è ammesso presentarlo, allegandovi un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

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