Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), all’art. 4, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti (cartelle esattoriali) di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La disposizione si pone come misura di sostegno in questo periodo di grave emergenza economica per i contribuenti (causa Covid-19). Vediamo, in questo articolo tutto ciò che c’è da sapere in merito, quindi,

  • quali debiti rientrano nel perimetro applicativo della misura
  • chi ne ha diritto ed i requisiti che bisogna rispettare
  • quali sono i debiti esclusi dal beneficio.

Debiti fino a 5.000 euro: le cartelle esattoriali che si annullano in automatico

L’annullamento automatico riguarda tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) fino a 5.000 euro, comprensivo di:

  • capitale
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • sanzioni.

Tali debiti devono risultare dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”).

Si attende, comunque, il relativo provvedimento attuativo da parte del MEF (Ministero Economia e Finanze).

E’, quindi, altresì stabilito che dal 23 marzo 2021 e fino alla data che sarà stabilita dal predetto decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
  • i relativi termini di prescrizione.

Annullamento automatico cartelle fino a 5.000 euro: soggetti ammessi ed esclusioni

L’agevolazione in esame, ad ogni modo, non spetta a tutti bensì ai contribuenti che rispettano un determinato limite di reddito imponibile. In dettaglio i beneficiari dell’annullamento automatico sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Per espressa previsione normativa, invece, non rientrano nel campo applicativo del beneficio:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, ossia i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero
  • l’IVA riscossa all’importazione.

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