I contribuenti minori con liquidazione trimestrale dell’Iva potranno annotare le fatture nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni.

 

Tale previsione è stata inserita nella bozza della Legge di bilancio 2021.

 

Partendo dalla differenziazione tra liquidazioni periodiche mensili e trimestrali, noi di Investire oggi ti spieghiamo le conseguenze operative legate alla suddetta novità.

Le liquidazioni periodiche dell’Iva: mensili o trimestrali

L’Iva da versare al Fisco periodicamente  è pari alla differenza tra l’imposta a credito e l’imposta a debito riferita ad un determinato arco temporale.

 

In generale, l’imposta a credito deriva dalle operazioni di acquisto di merci, materie prime ecc, L’imposta a debito dalle operazioni di vendita.

 

Con la liquidazione si provvedere a determinare il saldo a credito o a debito.

 

Come riportato sul portale dell’Agenzia delle entrate, i versamenti periodici relativi all’Iva sono effettuati utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.

 

I termini di versamento variano a seconda del tipo di contribuente.

 

Occorre, quindi, distinguere tra:

 

  • contribuenti mensili: la liquidazione e il versamento dell’eventuale Iva a debito va fatta entro il giorno 16 del mese successivo
  • contribuenti trimestrali: la liquidazione e il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre).

 

Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Contribuenti trimestrali

In caso di versamento trimestrale l’eventuale debito d’imposta deve essere maggiorato dell’1% a titolo di interesse.

 

La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a (c.d contribuenti minori, ex art.66 del DPR 917/86, TUIR):

  • 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi,
  • 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

 

L’opzione, che deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata, ha effetto dall’anno in cui è esercitata e fino a revoca.

Salvo il superamento del limite di volume d’affari sopra indicato.

Contribuenti trimestrali speciali

Per alcune categorie di contribuenti, è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%.

 

Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:

  • distributori di carburanti
  • autotrasportatori di merci conto terzi
  • esercenti attività di servizi al pubblico
  • esercenti arti e professioni sanitarie.

 

I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

La registrazione delle fatture

Ritornando ai contribuenti minori. Sebbene tali contribuenti possano liquidare l’IVA trimestralmente, per gli stessi rimane invece mensile l’obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all’articolo 23 del DPR 633/1972. L’annotazione avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Legge di bilancio 2021: annotazione fatture posticipata

Il Ddl di bilancio 2021 interviene proprio sulle tempistiche di registrazione delle fatture, con l’intento di semplificare ulteriormente gli adempimenti delle imprese minori.

 

A tal proposito con l’art 196, comma 1 dell’attuale bozza delle Legge di bilancio, le tempistiche di annotazione delle fatture vengono allineate con quelle previste per la liquidazione dell’Iva.

 

Di conseguenza, i contribuenti minori con liquidazione Iva trimestrale, possono annotare le fatture:

 

  • entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e
  • con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 

Dunque, con la Legge di bilancio 2021, i termini di annotazione della fatture vengono posticipati.

 

La novità è introdotta inserendo il comma 4 all’art.7 del DPR 542/1999.