Animali in autostrada, sono molti i sinistri che avvengono a causa di animali randagi o anche domestici che invadono le carreggiate autostradali. Ma in questi casi la società autostradale risarcisce il danno?
Una recente sentenza della Cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte di Appello di Milano, che sul presupposto dell’integrità della recinzione, aveva rigettato la richiesta di risarcimento di un automobilista che aveva subito lesioni personali nello scontro con un capriolo.

Animali in autostrada: il caso

L’automobilista, mentre era in autostrada si era trovato improvvisamente l’animale selvatico sull’asfalto, aveva fatto causa alla società autostradale che gestiva il tratto dove era avvenuto l’incidente, dimostrando il nesso tra il danno e la comparsa dell’animale in carreggiata.


Per i giudici di legittimità la società non integra il caso fortuito che esonera la società custode della cosa, ma denota un’insufficiente opera di sorveglianza.

La sentenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11785 pubblicata il 12 maggio 2017, ha accolto il ricorso dell’automobilista avendo dimostrato l’inevitabilità dell’impatto dell’auto con il capriolo che improvvisamente attraversava la corsia. I giudici ricordano che la responsabilità del custode secondo l’articolo 2051 del codice civile, ha natura oggettiva, questo significa che chi trae profitto da una cosa, deve anche risarcire i danni che la cosa possa arrecare a terzi. Inoltre sempre gli ermellini chiariscono che non si deve parlare “di colpa nella custodia” ma di “rischio da custodia”.

Quando la società non paga il danno?

Il controllo per le autostrade, dove i veicoli viaggiano a velocità sostenuta, deve essere maggiore per prevenire incidenti. Il gestore della società autostradale può evitare il risarcimento del danno solo se dimostra che la presenza dell’animale selvatico sulla carreggiata autostradale è dovuto ad un caso fortuito ed imprevedibile, tipo la rottura della recinzione che non è stato possibile ripare subito o l’abbandono dell’animale da parte di terzi.

Nel caso in questione, il fatto che la recinzione fosse integra al momento del sinistro, esclude il fatto fortuito, e quindi non ha scagionato la società costretta a risarcire il danno subito dall’automobilista.

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