Dopo l’emanazione della circolare Inps sulla compatibilità tra Naspi e espatrio ci sono arrivate molte richieste di chiarimento: andare all’estero comporta la perdita dell’assegno di disoccupazione? Partiamo proprio dalla circolare Inps 177 del 28 novembre (QUI potete consultare il testo integrale) per rispondere ai dubbi di chi è in procinto di andare all’estero per cercare lavoro ed è preoccupato all’idea di perdere questo sussidio che può rappresentare un aiuto economico per mantenersi all’estero nei primi giorni o settimane dal trasferimento.

A livello pratico perché andando all’estero si dovrebbe rischiare di perdere la Naspi o subire una decurtazione dell’assegno di disoccupazione come sanzione? La questione riguarda in sostanza l’impossibilità, per chi è all’estero a prescindere dalle motivazioni (non solo quindi nel caso di ricerca lavoro), di rispettare il patto di servizio, che impone a chi beneficia della Naspi di prendere parte in maniera attiva alle misure predisposte dal centro per l’impiego per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. Più volte infatti è stato chiarito che l’indennità di disoccupazione Naspi è una domanda subordinata con condizionalità. Come chiarisce la circolare, se il disoccupato che percepisce la Naspi si trasferisce all’estero, vigono regole particolari. Ecco quali.

Andare all’estero non fa perdere Naspi e stato di disoccupato: eccezione alla revoca ma temporanea

Proprio per tenere conto della condizioni particolare in cui si trova chi decide di andare all’estero per cercare lavoro, l’Inps ha previsto regole speciali in deroga alla revoca per il mancato rispetto del patto di servizio. Nello specifico: “una volta acquisito il diritto alla prestazione Naspi, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti – a seconda dei casi – nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Per i beneficiari di Naspi all’estero quindi vige una deroga al principio della condizionalità.
Attenzione però perché la deroga non è illimitata ma ha durata massima di tre mesi dal giorno di trasferimento fuori dall’Italia: “i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione – purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.”
Dal primo giorno del quarto mese del trasferimento all’estero non scatta in automatico la revoca dell’assegno di disoccupazione Naspi ma il beneficiario torna ad essere obbligato a rispettare i meccanismi che ne condizionano il riconoscimento tra cui appunto il patto di servizio.