La Legge 104, dopo oltre 30 dalla sua introduzione, non ha subito aggiornamenti sostanziali, ma nel corso degli anni (soprattutto in quelli recenti) alcune sentenze hanno permesso di sciogliere grossi dilemmi o comunque di fornire utili chiarimenti in merito al sostegno in argomento. In particolare, per quel che riguarda il diritto del lavoratore di scegliere la sede lavorativa più comoda per poter assistere il parente disabile. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Legge 104, quali sono i diritti di chi al percepisce?

Con la legge 104, sostanzialmente, ai lavoratori disabili o con familiari disabili vengono riconosciuti dei permessi retribuiti.


In particolare, ad essi spettano in alternativa:

  • permessi orari retribuiti;
  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
  • prolungamento del congedo parentale.

Il permesso riconosciuti, ad ogni modo, variano in base anche ad altre specifiche situazioni, ad esempio se il disabile sia il coniuge o altro parente, o in base all’età del figlio disabile.
Infine, oltre ai benefici relativi al lavoro, ce ne sono altri di tipo fiscale, come ad esempio le agevolazioni per l’acquisto di dispositivi sanitari e tecnologici indispensabili o comunque utili al fine di gestire la disabilità.

Le sentenze che sciolgono i dubbi e confermano i diritti

Ai sensi dell’art. 33 della legge 104 del 1992, commi 5 e 6: “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Una recente sentenza della corte di cassazione ha stabilito che il soggetto che beneficia della legge 104 può richiedere di non essere trasferito (se lo stabilisce il proprio datore di lavoro per esigenze operative) e può scegliere la sede di lavoro più vicina alle sue esigenze.

Questo principio, ad ogni modo, non è assoluto. In alcune circostanze, infatti, il datore può impedire l’accoglimento di tale richiesta se dimostra che il trasferimento è obbligato da esigenze operative.
Infine, sempre per quanto riguarda la sede di lavoro, si tratta più che altro di un diritto del lavoratore, che può essere esercitato non per forza all’atto dell’assunzione, ma anche in un secondo momento, presentando una domanda di trasferimento.

 

Articoli correlati