Negli ultimi giorni l’analisi critica della riforma del lavoro proposta dal ministro del lavoro Elsa Fornero ha fatto sorgere diverse obiezioni e polemiche. Il piano di intervento si articola su cinque punti: ordinamento contrattuale, flessibilità in uscita, politiche attive, servizi per il lavoro e sistema degli ammortizzatori sociali e della cassa integrazione. 

Per quanto riguarda questi ultimi (che entreranno in vigore nel 2017) le perplessità riguardano in particolar modo i presunti costi aggiuntivi per i contribuenti. Il ministro da parte sua sostiene che le modifiche proposte permetteranno di tutelare una cerchia di 12 milioni di persone, a fronte dei 4 milioni attuali.

Per farci un’idea più precisa dei limiti e delle potenzialità del nuovo sistema, analizziamo punto per punto la riforma degli ammortizzatori sociali evidenziando cosa cambierà in concreto rispetto al regime attuale.

 

Ammortizzatori sociali: la situazione a regime

Gli ammortizzatori sociali previsti attualmente in vigore sono:

Cassa integrazione ordinaria (Cigo), spettante ai lavoratori di imprese industriali ed edili che subiscono un rallentamento dell’attività a causa delle condizioni avverse di mercato. Viene erogata dall’Inps nella misura dell’80% della retribuzione complessiva delle ore non prestate e ha una durata massima di 13 settimane, con proroghe che possono arrivare fino a 12 mesi (e in alcuni casi addirittura fino a 24 mesi).

Cassa integrazione straordinaria (Cigs), utilizzata nelle ipotesi di ristrutturazione e cessione aziendale o chiusura. Ha lo stesso ammontare di quella ordinaria ma dura al massimo 24 mesi. Nel complesso il lavoratore non può cumulare più di 36 mesi di cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) in 5 anni.

Cassa integrazione in deroga, riguardante le aziende con meno di 15 dipendenti e alcune tipologie di lavoratori (nello specifico quelli a tempo determinato, apprendisti e somministrati) che non che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo o della Cigs. Ne possono però beneficiare anche le imprese con più di 15 dipendenti che hanno esaurito il periodo a disposizione per la cassa integrazione straordinaria.

Ha una durata massima di 12 mesi. E’ stata introdotta dall’ ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi nel 2009 ed è a carico dello Stato.

Indennità di mobilità, finanziata da Inps e imprese, a beneficio dei lavoratori che perdono il posto di lavoro in seguito ad una riorganizzazione o chiusura aziendale. Può durare da 1 a 3 anni (con estensione fino a 4 anni per i lavoratori del Sud Italia). Mentre però nel primo anno viene corrisposto al lavoratore il 100% della cassa integrazione straordinaria; a partire dal tredicesimo mese si scende all’80%.

Indennità di disoccupazione, prevista per dipendenti licenziati per motivi che esulano dalla loro volontà. Per i lavoratori con meno di 50 anni, la durata di questa indennità è di 8 mesi ed ammonta al 60% della media delle ultime 3 buste paga per i primi 6 mesi; e al 50% negli ultimi due. Per i lavoratori over 50 anni la durata è estesa a 12 mesi e l’ammontare dell’indennità è del 60% della media delle ultime tre buste paga per i primi 6 mesi, del 50% per i successivi 2 e del 40% per gli altri 4.

 

I pilastri della Riforma del Lavoro

I pilastri su cui si articola la riforma del lavoro sono essenzialmente tre:

– Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI);

– Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà);

– Strumenti di gestione degli esuberi strutturali.

 

Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI)

Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria la novità più evidente riguarda l’estensione della copertura dal punto di vista soggettivo. Gli strumenti di sostegno del reddito saranno infatti per la prima volta riconosciuti anche ad apprendisti e artisti dipendenti. Per i collaboratori coordinati e continuativi resta invece in vigore il regime di una tantum che però sarà rafforzato per garantire maggiori tutele.

I requisiti di accesso restano sostanzialmente invariati: 2 anni di anzianità assicurativa ed un minimo di 52 settimane di lavoro negli ultimi due anni.

La durata massima è fissata a dodici mesi per chi ha meno di 55 anni di età mentre è estesa a 18 mesi per i lavoratori dipendenti over 55. Per quanto riguarda l’importo è stato eliminato il massimale basso (931,28 €) mentre resta quello alto (1.119,32 €, rivalutati ogni anno in base all’indice dei prezzi FOI); In ogni caso ogni sei mesi viene decurtato il 15%.

La nuova Assicurazione sociale ingloberà in sé diversi istituti oggi diversificati:

• indennità di mobilità;

• indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;

• indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;

• indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti).

La scomparsa dell’indennità di mobilità rischia però di danneggiare i lavoratori over 50, che sono chiaramente quelli con maggiori difficoltà a trovare un nuovo impiego (Riforma Lavoro: ecco l’Assicurazione sociale per l’impiego). 

 

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Con il nuovo sistema viene mantenuta la cassa integrazione ordinaria mentre quella straordinaria persiste solo in caso di ristrutturazione e non anche di cessione aziendale. Ad esse si aggiunge poi il fondo di solidarietà che dovrebbe erogare un sussidio a favore dei lavoratori che avrebbero raggiunto l’età pensionabile entro quattro anni dalla data del licenziamento. L’istituzione del fondo dovrebbe essere obbligatoria in tutti i settori e andrebbe a sostituire la cassa integrazione in deroga a carico dello Stato.