E’ dovuta l’IVA sulla fattura emessa a fronte della retta pagata ad una struttura per il servizio offerto a persone con disabilità (legge 104)?

L’Agenzia delle Entrate affronta la questione in un recente documento di prassi emanato a fronte di specifica istanza di interpello presentata da una Onlus.

In dettaglio la Onlus fa presente all’Amministrazione finanziaria che la retta mensile addebitata include sia l’utilizzo dell’appartamento all’interno nel quale il disabile risiederà, sia il supporto nello svolgimento delle attività quotidiane nonché l’utilizzo delle strutture comuni (“Club House”).

I servizi forniti al disabile (titolare della legge 104) sono, ad esempio, i seguenti:

  • Accoglienza presso Unità Abitativa
  • Utenze domestiche (Acqua, luce, gas e immondizia)
  • Management della cura di sé e farmacologico
  • Accompagnamento a visite mediche ordinarie max 1 al mese
  • Pranzo e Cena 7/7 giorni/settimanali presso Club House.

Vitto e alloggio con la legge 104: l’IVA è dovuta?

Per rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 221/E del 27 aprile 2022, richiama quanto espressamente indica l’art. 10, primo comma, n. 21) del decreto IVA, dove si legge che sono esenti IVA

le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.

L’Amministrazione finanziaria precisa che, l’esenzione IVA fissata dal legislatore ha carattere oggettivo. In altre parole per capire se il servizio reso dalla struttura sia esente è necessario che esso rientri tra quelli appena indicati, senza guardare la natura giuridica di chi li eroga.

Quindi, si giunge a concludere che sono esenti IVA i servizi di alloggio, i servizi assimilabili a quelli di sostegno e cura della persona nonché le altre prestazioni accessorie a questi ultimi, che la Onlus in commento eroga ai suoi ospiti portatori di handicap psichici (titolari di legge 104).