Ci sarà tempo fino al 30 giugno prossimo per i soggetti del settore agricolo, per la presentazione delle domande di anticipazione di cui all’art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

A prevederlo è il decreto 15 giugno 2020 emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che allo scopo di fornire liquidità immediata alle aziende agricole in considerazione del periodo emergenziale derivante dall’epidemia Covid-19, in attuazione menzionato art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n.

27, fu emanato il DM del 5 giugno 2020 in cui all’art. 1 si legge che gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L’anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

L’anticipazione sarà poi oggetto di compensazione mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020

Gli esclusi

L’art. 6 del DM del 5 giugno prevedeva che la domanda di accesso all’anticipazione andava presentata entro il 15 giugno 2020. Ora, quindi, con l’ultimo decreto menzionato in premessa questo termine è spostato al 30 giugno.

Si ricorda, infine, che l’anticipazione è stabilita nella misura del 70% del valore del portafoglio titoli dell’agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019. Sono esclusi dalla base di calcolo: a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all’anno 2019; b) i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione; c) i titoli oggetto di pignoramento.

Restano, tuttavia, esclusi dalla possibilità in esame, i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall’organismo pagatore.

Esclusi sono altresì i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall’organismo pagatore e le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del COVID 19”.