Con l’ultimo decreto n°4/2022, decreto Sostegni-per, il Governo ha innalzato i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi alle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio. Non si tratta di una scelta autonoma del Governo nel senso che l’aumento dei massimali degli incentivi e degli aiuti è stato adottato in recepimento delle modifiche intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd.

Temporary Framework.

L’efficacia del quadro temporaneo è stata di recente prorogata (comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442), fino al 30 giugno 2022.

Il precedente intervento del decreto milleproroghe

Con il D.L. 228/2021, l’operatività delle misure d’aiuto Covid-19,  è già stata prorogata, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. In conformità a quanto consentito dalla sesta modifica del Temporary framework (intervenuta il 18 novembre scorso). Gli aiuti di importo limitato sotto forma di garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono ora essere convertiti, entro il 30 giugno 2023, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

L’intervento del D.L. Sostegni-ter

L’art.27 del decreto Sostegni-ter, in recepimento delle novità introdotte dalla Commissione UE sul quadro temporaneo, modifica l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, innalzando l’importo degli aiuti massimi concedibili per impresa.  Articolo 54 grazie al quale è consentito agli enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare, in conformità con la Sez. 3.1 del Temporary Framework, misure di aiuto di importo limitato alle imprese. Si tratta di aiuti quali: sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.

Nuovi limiti di aiuti

Nello specifico i nuovi limiti di aiuti sono così individuati:

  • si passa da un importo max di 1,8 milioni per impresa ad un importo non superiore a 2,3 milioni di euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).
  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro);
  • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa (cfr. Sez. 3.1, punto 22 e 23 del Temporary Framework nella sua versione consolidata).

Inoltre, lo stesso decreto Sostegni-ter, in conformità alle indicazioni UE,  dispone l’innalzamento da 10 a 12 milioni di euro il limite di aiuto per impresa a copertura dei costi fissi non coperti sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.

Aiuti che Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono concedere – ai sensi della sezione 3.12 del Temporary framework – sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti. Si veda a tal fine l’art.60-bis del D.L. 34/2020, ora modificato.

Per costi fissi non coperti si intendono quelli sostenuti, indipendentemente dal livello di produzione, nel periodo ammissibile all’agevolazione che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da ulteriori fonti, quali assicurazioni ed eventuali altri aiuti di Stato o misure di sostegno.