In questo periodo di emergenza economico-sanitaria legata al covid-19,  sentiamo spesso parlare in tv e comunque sui media di aiuti e agevolazioni alle PMI. Basti pensare ai vari bonus per gli affitti, all’adeguamento e alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alla sospensione delle rate di mutui, prestiti, leasing ecc.

 

Ma cosa vuol dire essere una piccola o media impresa? Ci sono dei limiti dimensionali o occupazionali per essere considerate tali?

 

Ecco in chiaro quali sono le caratteristiche che un’impresa deve avere per essere considerata PMI.

Il temporale frame work: l’emergenza covid-19

L’emergenza economica in essere ancora oggi causa covid-19, ha posto la necessità in ambito europeo di rendere più flessibile i regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti di stato concessi dagli stati membri alle imprese presenti sul proprio territorio.

 

Da qui, l’approvazione da parte della Commissione Europea del c.d.  “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01“.

 

Il riferimento è al c.d “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Tale regolamento, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

 

Si veda ad esempio il regolamento n°651/2014.

Le modifiche al quadro temporaneo degli aiuti di stato

Le misure contenute nel quadro temporaneo riguardano in primis aiuti quali sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti. Gli aiuti citati non devono superare cumulativamente 800 mila euro per impresa . Limite considerato al lordo di qualsiasi imposta o onere.

 

Tuttavia:

 

  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’aiuto non deve superare i 120 mila euro,
  • nel settore della produzione primaria di prodotti agricolil’aiuto non può essere superiore a 100 mila euro per impresa.

 

Ulteriori aiuti, sono riconosciuti anche sotto forna di garanzia su prestiti o sotto forma di tassi agevolati.

Le modiche al quadro temporaneo

Dopo l’approvazione avvenuta il 19 marzo 2020, il quadro temporaneo è stato oggetto di alcune modifiche.

 

In particolare, il “quadro temporaneo è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio (C(2020 3156 final).

 

Ancora, lo scorso 29 giugno, la Commissione UE adottato un’ulteriore modifica al fine di autorizzare il sostegno pubblico:

 

  • a tutte le piccole e micro imprese,
  • comprese quelle in “difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019″.

 

Tuttavia per le imprese in difficoltà, ai fini dell’ammissione agli aiuti, è necessario che non:

 

  • siano sottoposte a una procedura di insolvenza,
  • abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o
  • siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

 

Da ultimo, in data 13 ottobre, la validità del quadro temporaneo è stato esteso per altri sei mesi. Fino al 30 giugno 2021. Fanno eccezione le misure relative alla ricapitalizzazione delle imprese che vengono prorogate per ulteriori tre mesi, fino al 30 settembre 2021.

 

Indicazioni rinvenibili nel dossier della Camera dei deputati  “Gli aiuti di Stato nell’attuale epidemia da COVID: il nuovo quadro UE“.

Aiuti covid-19: gli aiuti per le PMI

Come indicato nel “quadro temporaneo”:

sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio.

Le misure intraprese dai diversi stati membri sono soprattutto rivolte alle PMI.

 

Basti pensare ai vari bonus per gli affitti, all’adeguamento e alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alla sospensione delle rate di mutui, prestiti, leasing ecc.

 

Inoltre, l’entità di alcuni aiuti varia anche a seconda delle dimensione dell’impresa.

 

Cosa si intende per PMI ? Ci sono dei parametri dimensionali o occupazionali da rispettare? Quando invece un’impresa è considerata grande?

Aiuti covid-19: la nozione di PMI

 

Anche ai fini della richiesta degli aiuti covid-19, si fa riferimento alla nozione di PMI contenuta nel regolamento 2003/361/CE, recepito in Italia con il decreto 18 aprile 2005.

 

Difatti, tale decreto è stato adottato dal Ministero delle attività produttive,

 

considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese.

Il decreto citato fornisce  indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale. Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

 

In base alla citata raccomandazione e alle indicazioni contenute nel decreto in parola, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

 

  • hanno meno di 250 occupati, e
  •  hanno un fatturato annuo (voce A.1 del conto economico) non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

 

Detto ciò, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che contemporaneamente:

 

  1. ha meno di 50 occupati, e
  2. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

 

Inoltre, è definita microimpresa, l’impresa che contemporaneamente: ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro.

 

Per individuare le dimensioni per una specifica impresa, il riferimento temporale è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

 

Il passaggio da una categoria ad un’altra (ad esempio da piccola a media impresa)  avviene se per due anni consecutivi si superano i limiti dimensionali dell’ultima categoria di appartenenza.