La mancata indicazione in dichiarazione dei redditi degli Aiuti Covid -19 ricevuti nel corso dell’anno, anche se non espone all’applicazione di sanzioni fiscali, potrebbe compromettere la loro legittima spettanza. Ciò, è quanto evidenziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita  l’Agenzia delle entrate, in risposta ad un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanza alla Camera.

Gli aiuti Covid-19: l’inserimento in dichiarazione dei redditi

I vari aiuti ricevuti per contrastare gli effetti negativi della crisi legata al covid-19, devono essere indicati in dichiarazione dei redditi.

Sia nei vari quadri reddituali sia nel prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS.

I contribuenti in regime di contabilità ordinaria indicano gli aiuti nel quadro RF, quelli in contabilità semplificata nel quadro RG. I contribuenti in regime forfettario, nel quadro LM. Ad esempio per i contribuenti in regime forfettario, nel rigo LM 33 vanno indicati:

  • col. 1, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172;
  • col. 2, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Tutti i contributi/indennità erogati per fronteggiare l’emergenza covid-19 sono esentasse. Vanno indicati in dichiarazione dei redditi ma sugli stessi non si pagano tasse.

L’inserimento nel prospetto degli Aiuti di Stato

I contributi a fondo perduto e le altre indennità sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Gli aiuti Covid-19 indicati nei quadri reddituali vanno riportati anche nel prospetto degli Aiuti di Stato del quadro RS della dichiarazione dei redditi. modello Redditi. Indicando il relativo codice aiuto. Inoltre gli aiuti riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta devono essere indicati nel quadro RU, con i relativi codici identificativi.

Cosa accade se il prospetto sugli Aiuti di Stato non viene compilato? Si perdono le Agevolazioni?

Ebbene a tale domanda ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sentita l’Agenzia delle entrate, durante un questione time, il n°5-06180, in Commissione Parlamentare alla Camera.

Aiuti Covid-19: l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi: il parere del M.E.F

Il M.E.F. ritiene che l’indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi.

Da qui: in relazione ai soggetti in contabilità ordinaria (che compilano il quadro RF), alla luce del principio di derivazione dell’utile fiscale da quello civilistico (in virtù del quale in dichiarazione dei redditi, partendo dall’utile civilistico, si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione, in applicazione delle norme fiscali, al fine di determinare il reddito imponibile), è necessario che i contributi ricevuti, per non essere considerati ricavi, siano indicati tra le variazioni in diminuzione.

In realtà anche per gli altri contribuenti è richiesta l’indicazione degli aiuti nel quadri reddituali (vedi paragrafo precedente). Contribuenti che non hanno nulla a che vedere con le variazioni in diminuzione in quanto non tenuti alla redazione del bilancio.

Per quanto concerne il quadro RU, nello stesso sono richieste informazioni che non sono a conoscenza dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, in tale quadro vanno indicati:

  • gli importi maturati, in base alle regole previste dalle norme istitutive di ciascun credito d’imposta, e
  • i valori delle eccedenze che il contribuente intende riportare negli anni successivi.

La compilazione del prospetto degli Aiuti di Stato: perchè è necessario compilarlo?

Il M.E.F. chiarisce anche la ratio della necessità di inviare gli aiuti Covid-19 in dichiarazione dei redditi.

In relazione al prospetto degli aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS delle dichiarazioni dei redditi le informazioni richieste, necessarie all’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RIMA) – non sono tutte nella disponibilità dell’Agenzia.

Ciò premesso, il MEF osserva che i contributi covid-19 in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato).

Gli aiuti automatici e l’inserimento nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato

L’articolo 10 anzidetto prevede testualmente che tali aiuti:

si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Pertanto, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato ex articolo 10, si è reso necessario prevederne l’evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali. In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazione degli aiuti di Stato.

Informazioni che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell’Agenzia, ossia la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto. Questo perchè le norme comunitarie fanno rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna.

Ancora, il MEF precisa che i software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia, in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito, prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto degli aiuti di Stato.

Riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte di cui l’Agenzia non è a conoscenza (dimensione, forma giuridica, settore e codice attività).

Conclusioni: no a sanzioni fiscali, sì al possibile recupero degli Aiuti Covid-19

Arriviamo così alle conseguenze dell’omessa indicazione degli aiuti di Stato in dichiarazione dei redditi.

Secondo il MEF:

La mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall’articolo 17 del citato regolamento, il quale prevede al comma 2 che « l’inadempimento degli obblighi di registrazione pre- visti dal presente regolamento … determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.

Dunque, niente sanzioni di carattere fiscale, ma possibile recupero in capo al contribuente degli aiuti Covid-19.

In sostanza, l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi degli aiuti Covid-19, potrebbe comportare la loro restituzione.