L’art. 57 comma 6 del decreto Agosto, convertito in Legge n. 126 del 2020, ha esteso le agevolazioni fiscali e contributive, previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021. Estesa la fruizione delle agevolazioni anche fino al periodo d’imposta 2022.

A tal proposito l’INPS ha emanato il messaggio di istruzioni n. 3674/2020.

Le agevolazioni per la ZFU: quali sono?

L’art.

46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha istituito la suddetta ZFU, ha previsto le seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;
  • esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.

Le prime istruzioni INPS per l’estensione fino al 20200 della ZFU

Nel documento di prassi citato in premessa, l’INPS ricorda che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) può prevedere clausole di esclusione per le imprese che abbiano già ottenuto le relative esenzioni ed è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in commento.

Inoltre viene ricordato che le agevolazioni possono essere godute attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate (“Z148”, “Z149”, “Z150” e “Z162”). Restano valide le indicazioni operative già fornite con la Circolare INPS n. 48/2019.

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