Con la circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco i beneficiari e i requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36. L’Agenzia delle entrate ha affrontato anche i termini di operatività dell’agevolazione rispetto all’imposta di bollo. Imposta dovuta per gli atti di compravendita degli immobili, soggetti ad Iva.

Le imposte da pagare per la prima casa

A parte gli ulteriori requisiti reddituali e anagrafici, per accedere alle agevolazioni prima casa per i giovani under 36, i requisiti base da rispettare sono quelli previsti in materia di agevolazioni prima casa per la generalità dei contribuenti.

Ad esempio, un requisito di carattere generale è che il rogito non deve avere ad oggetto immobili di lusso.

Le agevolazioni riconosciute in favore degli  under 36 dall’art. 64 del  D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, si sostanziano nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto ad Iva, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto per l’acquisto agevolato.

A quanto ammontano le imposte dovute per la prima casa e oggetto di esenzione?

A monte bisogna distinguere se il trasferimento è soggetto ad Iva o meno.

Nel primo caso, si applica l’Iva al 4%,  le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ciascuna nella misura fissa di 200 euro, oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se il trasferimento non è soggetto ad iva, si applica:

  • l’aliquota ridotta del 2% (comunque, non inferiore a 1.000 euro) anziché quella ordinaria del 9%;
  • le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna e non si paga imposta di bollo.

Agevolazioni prima casa under 36: si paga l’imposta di bollo?

Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi se, in applicazione delle agevolazioni prima casa under 36, in caso di acquisto soggetto ad Iva, anche l’imposta di bollo sia oggetto di esenzione.

Ebbene, nella circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per gli atti di acquisto della “prima casa under 36” soggetti ad Iva (con l’aliquota nella misura del 4%) – ordinariamente assoggettati ad imposta di registro in misura fissa – per i quali operano sia l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sia il credito di imposta pari all’IVA corrisposta per l’acquisto, resta ferma l’applicabilità dell’imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie (previsti dall’articolo 1, comma 1-bis dell’allegato A, Tariffa Parte I, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e dalla Tabella allegata al decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 347).