Le agevolazioni sulla prima casa sono valide una sola volta e per sempre? Secondo la recente giurisprudenza esiste un caso in cui gli sgravi fiscali raddoppiano: è quello in cui l’immobile originario diventa inadatto alle esigenze sopravvenute dell’acquirente. Facciamo un esempio pratico che aiuta a chiarire la situazione: un uomo celibe che acquista con i benefici prima casa un monolocale in cui vivere da single e che, dopo due anni, si sposi e faccia due figli. E’ intuitivo che un monolocale non possa essere considerata un’abitazione idonea per le esigenze di una famiglia.

In questa circostanza la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sulla scia di quanto già sostenuto dalla Cassazione, ha concesso il raddoppio delle agevolazioni prima casa (sentenza 4272 del 1° ottobre 2015).

Agevolazioni prima casa: presupposti di legge

Ricordiamo che, per legge, per ottenere l’agevolazione prima casa, è necessaria l’impossidenza, ovvero la non titolarità da parte dell’acquirente:

  • del diritto di proprietà di altra abitazione ubicata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile oggetto del nuovo acquisto;

 

  • del diritto di proprietà su un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.

La legge quindi non dà indicazioni su come la casa deve essere dal punto di vista estetico ovvero se bella o brutta, grande o piccola, nuova o vecchia etc. Agevolazioni prima casa: rivendere l’immobile

Agevolazioni prima casa: il giudizio di idoneità dell’immobile

E’ la giurisprudenza ad affrontare la questione dell’idoneità dell’immobile. I giudici ne parlano per la prima volta sei anni fa (sentenza della Cassazione numero 18128 del 7 agosto 2009) stabilendo che: “il requisito della “impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione” sussista nel caso di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l’interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze”.

E’ una decisione che apre la strada ad una interpretazione legata all’idoneità dell’immobile. Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 86/E del 20 agosto 2010 ha negato la rilevanza dell’idoneità o meno della casa posseduta. La svolta interpretativa data dalla Cassazione è senza dubbio più favorevole per il contribuente. Tuttavia è chiaro il rischio di giudizi eccessivamente discrezionali per quanto riguarda la non idoneità. Abbiamo visto che ad esempio inidoneo può essere un monolocale per un single che poi si sposa ma altrettanto potrebbe essere giudicato un appartamento ai piani alti per una persona divenuta incapace di deambulare in seguito ad incidente.