Agevolazione prima casa anche in caso di immobile caduto in successione

Agevolazioni prima casa, con imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e aliquota e Iva al 4%, anche in caso di immobile qualificato come prima casa caduto in successione.

 Agevolazioni prima casa: condizioni e requisiti

Innanzitutto si ricorda che le agevolazioni prima casa si distinguono a seconda che l’acquisto prima casa avvenga da soggetto privato o da un’impresa. In quest’ultimo caso, l’agevolazione prima casa consiste nell’applicazione dell’Iva al 4%, anziché al 10 e il pagamento dell’imposta di registro, nonché di quella ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Nel caso invece di acquisto prima casa da un soggetto privato, l’imposta di registro ha un’aliquota ridotta al 3% anziché al 7%, e l’imposta ipotecaria ha misura fissa pari ad euro 168, così come l’imposta catastale. I requisiti per poter ottenere le agevolazioni prima casa consistono nel dichiarare, ad opera del beneficiario, di avere la propria residenza nel comune dove è ubicato l’immobile, o di voler stabilire la propria residenza in questo comune entro 18 mesi dalla data di apertura della successione, o di svolgere la propria attività in questo comune. Le agevolazioni prima casa sono estese anche a cittadini italiani che risiedono all’estero che procedono all’acquisto della prima casa sul territorio italiano o di cittadini italiani che lavorano all’estero per immobili siti nel luogo dove ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipendono – di non essere titolare esclusivo – né in comunione col proprio coniuge – dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato l’immobile.

Agevolazione prima casa successione

Se sussistono tali requisiti e le condizioni previste, le agevolazioni prima casa si applicano anche agli immobili ricevuti in successione.

In tal caso, le agevolazioni prima casa sono estese ai cittadini italiani che risiedono all’estero che acquisiscono, per successione, l’immobile come prima casa sul territorio italiano. Il beneficiario non deve essere titolare esclusivo, né in comunione col proprio coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nel territorio del comune dove è ubicato quello caduto in successione, nonché non deve essere titolare, neppure per quote, e neppure in regime di comunione legale dei beni col proprio coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. Da ultimo si precisa che il fabbricato caduto in successione, per poter essere soggetto alle agevolazioni prima casa, non deve presentare le caratteristiche di “fabbricato di lusso” secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 2 agosto 1969.

 

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