Si decade dalle agevolazioni prima casa in caso di vendita dell’immobile agevolato prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto o in caso di dichiarazioni mendaci. La decadenza può essere evitata nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Ciò vale anche se il nuovo immobile acquistato è situato all’estero?

Le agevolazioni prima casa

Quando si parla di agevolazioni prima casa si ci riferisce alle previsioni di favore contenute nella nota II-bis all’art.

1 della Tariffa, parte prima, allegata dal DPR n°131/86 (testo unico imposta di registro, TUR). In tal modo sono disciplinate le condizioni di accesso alle agevolazioni prima casa, con esclusione di case di abitazione di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso). Grazie alle agevolazioni prima casa, sul suo acquisto si applicano; l’imposta di registro al 2%, l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare con i benefici “prima casa” sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%), imposta di registro fissa di 200 euro; imposta ipotecaria fissa di 200 euro; imposta catastale fissa di 200 euro.

Se si vende l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto

La norma sopra citata dispone la decadenza dall’agevolazione “prima casa” in caso di vendita dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto o di dichiarazioni mendaci. Anche in caso di vendita parziale.

In tale caso, sono dovute: le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Le agevolazioni prima casa in caso di trasferimento all’estero

E’ lecito chiedersi se la decadenza delle agevolazioni prima casa possa essere evitata anche in caso di acquisto del nuovo immobile all’estero.

Ebbene, a tal proposito, con la circolare n° 31/e 2010, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero non si decade dall’agevolazione,
  • semprechè sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.

Il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare la tempistica di effettuazione del nuovo acquisto dell’immobile nonchè il suo impiego come dimora abituale.