Con la circolare n° 36 di ieri 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle agevolazioni riconosciute in favore dei giovani under 36 per l’acquisto della prima casa compresa la stipula del mutuo prima casa giovani.

Le agevolazioni sono state introdotte dal Governo con il decreto Sostegni-bis.

Le agevolazioni prima casa per gli under 36

L’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, prevede un mix di agevolazioni in favore dei giovani under 36 per l’acquisto della prima casa non di lusso.

Le agevolazioni riguardano anche le pertinenze dell’immobile agevolato. Come previsto in ambito di agevolazioni prima casa.

E’ agevolata anche l’accensione del mutuo prima casa necessario all’acquisto dell’immobile.

Nello specifico, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto ad IVA, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Inoltre, è prevista  l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti/mutui prima casa erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

I requisiti da rispettare: limiti anagrafici

Le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis trovano applicazione per coloro che:

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • hanno un ISEE, non superiore a 40.000 euro annui.

La verifica del requisito anagrafico deve essere effettuata in base alle indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 12/E di ieri 14 ottobre.

Difatti, le agevolazioni in esame sono riservate ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni.

Per meglio capire come verificare il requisito anagrafico, l’Agenzia delle entrate ha riportato i seguenti esempi:

  1. Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione;
  2. Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione.

Sui limiti ISEE, sui quali ci soffermeremo in un prossimo articolo, il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito. Pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento
necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.