Una recente sentenza della C.T. Regione Lazio chiarisce che, per il comodato d’uso, in caso di omessa comunicazione, spetta ugualmente l’agevolazione ICI.

Si tratta della sentenza n 1367/13/20 del 3 giugno 2020 con cui la C.T. Reg. Lazio ha respinto l’appello del Comune che richiedeva il pagamento dell’ICI per omissione della comunicazione di comodato gratuito al parente.

Comodato d’uso: l’omessa comunicazione è errore formale, non pregiudica l’agevolazione ICI

La sentenza n. 1367/13/20 – 3 giugno 2020 della C.T.

Reg. Lazio si discosta dall’indirizzo della giurisprudenza secondo cui il beneficio fiscale spetta quando il regolamento del Comune equipara all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti dopo aver presentato la relativa comunicazione. Di conseguenza, in mancanza di comunicazione, il beneficio fiscale non verrebbe concesso.

La recente sentenza, invece, considera un mero errore formale l’omessa comunicazione in quanto basta la sussistenza della concessione in comodato gratuito dell’immobile ai figli per far scattare l’agevolazione ICI.

Sentenza n. 1367/13/20 Vs Ordinanza n 15560/2018

In sostanza, chi non ha presentato la comunicazione per aver concesso ai figli in comodato d’uso gratuito un immobile, può beneficiare dell’agevolazione ICI.

Tutto questo a dispetto di precedenti pronunce come l’Ordinanza n 15560/2018 della Cassazione secondo cui la mancata comunicazione sulla variazione nel possesso dell’immobile concesso in comodato ai figli pregiudica l’agevolazione.

Il caso di specie per cui il Comune ha richiesto il pagamento dell’ICI per omissione della comunicazione è stato, invece, trattato in base alla Legge n.126/2008. Cosa stabilisce questa legge?

Il Comune ha richiesto il pagamento dell’ICI in base alla Legge n.126/2008

Il caso trattato dal Comune che ha richiesto il recupero dell’ICI è quello di un contribuente che si è visto recapitare una cartella di pagamento (relativa all’anno 2011) per un immobile abitativo concesso in comodato d’uso gratuito ai figli per non aver presentato la comunicazione.

Il Comune ha trattato questo caso facendo riferimento all’art 1 del DL n 93/2008 (convertito con Legge n 126/2008) che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ha disposto l’esclusione dal pagamento ICI delle abitazioni principali (definite dal DLgs 504/1992) del contribuente nonché quelle assimilate dal Comune con delibera o regolamento. Per ‘assimilata’ s’intende l’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta o collaterale (ai sensi dell’ex art 59 comma 1 lett e) del DLgs 446/1997).

Il Comune che ha fatto ricorso insisteva sul fatto che, per beneficiare dell’agevolazione ICI, il soggetto in questione doveva necessariamente presentare la comunicazione di comodato d’uso dell’immobile in quanto la comunicazione rappresenta un requisito e condizione necessaria per accedere al beneficio.

La Commissione ha respinto l’appello del Comune perché l’ha giudicato infondato. L’ente locale ha contestato l’omessa comunicazione (errore formale) ma non la circostanza di fatto relativa alla concessione dell’unità immobiliare abitativa in comodato d’uso ai propri figli.

La mancata preventiva comunicazione al Comune del comodato non impedisce al soggetto passivo il riconoscimento dei benefici previsti per l’abitazione principale (detrazione, aliquota ridotta, esenzione).