Carissima e gentilissima Signora Patrizia, intanto grazie per avermi risposto, ma sulla questione patente penso di non essermi spiegata bene.

La mamma prima della scadenza dei tre anni ha rinnovato la patente (normale) e quindi è valida ancora fino al 2021. Ma lei non si sente più di guidare la macchina un po’ per la poca vista e per i problemi di deambulazione. Mi dicono che per l’agevolazione fiscale dell’acquisto dell’auto, la mamma non può essere in possesso della patente e quindi mi dicono di restituirla alla motorizzazione, le risulta???
Per quanto concerne le modifiche di adattamento del veicolo mi sto già interessando per essere a norma con la disabilità.
Attendo per cortesia l’ultimo suo chiarimento per la questione patente.
La ringrazio e la saluto.
Sinceramente non risulta da nessuna parte della normativa che la patente di guida del disabile che decide di sua spontanea volontà di non guidare vada restituita alla motorizzazione.
Le agevolazioni auto, ed in particolare la possibilità di acquistare l’auto con l’Iva agevolata al 4%, prevedono solo requisiti sanitari e reddituali.

Nel caso specifico la spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto con Iva agevolata: se l’acquisto viene effettuato da lei (quindi da un familiare) è necessario inoltre un documento che attesti che sua madre è fiscalmente a carico suo (un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro), in alternativa la spesa deve essere sostenuta da sua madre e fattura e veicolo dovranno, quindi, essere intestate a lei. Ai fini delle agevolazioni fiscali rientrano nella categoria dei disabili motori:

  • i disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida;
  • i disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida;
  • i disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati e accompagnati da terzi.

 

E’ richiesta una fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “specia­le” (solo per i disabili che guidano).

Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico;

Spetta, inoltre, una detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto (detrazione che spetta ogni 4 anni, si può quindi acquistare un’auto nuova e fruire del beneficio solo dopo 4 anni).

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Non si forniscono risposte in privato.”