Con una risoluzione dello scorso 20 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in riferimento alla fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, prevista dal legislatore italiano.

 

L’agevolazione prima casa anche per immobili usucapiti?

In particolare, tale documento di prassi dell’Istituto guidato da Befera, fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della c.d. “agevolazione prima casa” in presenza di trasferimenti immobiliari derivanti da una sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria.

Quindi in sostanza si chiede all’Amministrazione finanziaria se l’agevolazione prima casa, che prevede degli sconti e delle riduzioni in merito alle imposte registro, ipotecaria e catastale, quando si acquista un’abitazione da adibire a prima casa, possa trovare applicazione  anche nel caso di immobili derivanti da una sentenza dichiarativa di usucapione emessa da un giudice.

 

Atti giudiziari soggetti ad imposta di registro

L’Agenzia precisa in primis che già l’articolo 8 della Tariffa parte prima allegata al DPR 131 del 1986, ha indicato gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale, in materia di controversie civili, che sono soggetti all’imposta di registro in termine fisso. Questa misura dell’imposta di registro però varia, in relazione alla tipologia di provvedimento e agli atti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili.

 

Sentenze di usucapione equiparate ad atti di trasferimento di proprietà

Lo stesso articolo, ha inoltre equiparato la tassazione delle sentenze di usucapione a quella degli atti di trasferimento della proprietà. Il problema allora è capire se questa equiparazione delle sentenze di usucapione con gli altri atti di trasferimento della proprietà comporta l’applicabilità o meno delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa, quando si registrano le sentenze dichiarative dell’acquisto di un immobile per usucapione.

 

Benefici prima casa: la giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sulla questione, si rammenta che già la Suprema Corte di Cassazione, con alcune sue pronunce, aveva affermato che l’evoluzione della normativa relativa alle c.

d. agevolazioni “prima casa” ha comportato delle modifiche in termini di “requisiti soggettivi e oggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento”. Sulla base di ciò, gli ermellini guardano con favore, per l’applicabilità dell’agevolazione prima casa, anche agli acquisti non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso. Equiparare i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi e gli atti traslativi a titolo oneroso di cui all’art. 1, nota II bis, della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, è un’operazione che si inserisce nel contesto dell’evoluzione normativa rilevata dalla Suprema Corte di cassazione. Pertanto, la Corte conclude nel senso di ritenere che “i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” si applicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui all’art. 8, nota 2^ bis, della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986”.

 

Acquisto per usucapione speciale

Detto ciò, l’Agenzia delle entrate ricorda che con una sua precedente risoluzione, la n. 76 del 2011 aveva avuto modo di stabilire che “le agevolazioni fiscali disposte dall’art. 4 della legge n. 346 del 1976 trovano applicazione anche con riferimento alle ipotesi di acquisto per usucapione speciale – derivante dal possesso continuato per quindici anni del fondo rustico a norma dell’articolo 1159- bis, comma 1, del c.c. – di piccole proprietà rurali site in territori montani, finalizzate all’arrotondamento e all’accorpamento di proprietà diretto- coltivatrici”.

 

Risoluzione del 20 marzo 2012

Ora con la risoluzione del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate estende l’applicabilità dei benefici acquisto prima casa, ma limitatamente all’imposta di registro e non anche alle imposte ipotecarie e catastali, in virtù dell’esistenza di specifiche previsioni normative, anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione.

Ciò significa che anche sugli immobili derivanti da sentenza di usucapione, quindi su immobili usucapiti, si applicano i benefici fiscali derivanti dall’agevolazione prima casa. L’immobile però deve essere destinato a prima casa di abitazione e per l’applicabilità di tale agevolazione, occorre comunque valutare la sussistenza delle condizioni stabilite per godere di questa agevolazione, fra cui le dichiarazioni contenute nelle lett. a), b) e c) che dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione d’intervenuta usucapione.

 

La verifica del possesso de requisiti alla data della sentenza

Da ultimo, l’Agenzia precisa anche che, nonostante si tratti di un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, cioè sin dall’inizio del possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti, richiesti dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 per l’accesso all’agevolazione fiscale prima casa, deve essere effettuata, da parte della stessa Amministrazione finanziaria, con riferimento alla data della sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione dell’immobile da adibire a prima casa. Non si guarda invece alla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della stessa sentenza.