Il contratto di affitto non registrato, e quindi in nero, è una scrittura considerata nulla. L’inquilino, quindi, qualora non si registri il contratto di affitto, può lasciare l’appartamento quando vuole, senza rispettare gli accordi contrattuali.

Anche se il contratto, infatti, è scritto ma non registrato all’Agenzia delle Entrate, è considerato nullo, come se non fosse mai esistito.

A sottolineare questa conseguenza del contratto di affitto in nero è stato sottolineato da una sentenza della Corte di Cassazione che per i proprietari degli immobili affittati in nero può essere anche devastante: se il contratto si affitto è considerato nullo, l’inquilino potrà richiedere la restituzione di tutti i canoni di locazione che ha versato.

Non essendo valido il contratto di affitto, infatti, non esiste neanche una causa legittima degli avvenuti pagamenti. A essere nulli, inoltre, oltre al contratto di affitto, lo sono anche tutte le clausole e tutti gli accordi in esso riportati, compreso quello che riguarda il prezzo. La nullità del contratto, infatti, non mette il proprietario nella condizione di poter riscuotere il canone di locazione. Stessa sorte tocca, quindi, alle clausole che prevedono la durata del contratto di affitto con l’obbligo di fornire la disdetta nel periodo di preavviso fissato. Il vincolo contrattuale, essendo nullo lo scritto, non esiste e quindi non ha senso di parlare di scioglimento contrattuale perchè se il contratto non è stato registrato non è stato contratto alcun vincolo.

L’inquilino con contratto in nero, quindi, potrà lasciare l’appartamento in qualsiasi momento desidera, anche senza darne disdetta al padrone di casa senza che per questo gli vengano richiesti canoni di locazioni per i mesi riguardanti il periodo di preavviso.

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