Affitti brevi dovranno essere dichiarati nella prossima dichiarazione dei redditi 730 o Redditi. Le locazioni stipulate prima del 1.06.2017,  seguono le vecchie regole, quelle brevi stipulate dal 1.06.2017, sottoposte a ritenuta da parte dell’intermediario e quelle non sottoposte ad alcuna ritenuta, vanno in dichiarazione.

Come riporta il Sole 24 ore, dal 1.06.2017 è stata introdotta una disciplina fiscale ad hoc per consentire l’esercizio dell’opzione relativa alla cedolare secca per i contratti, stipulati da persone fisiche, per locazione, sublocazione e concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, che hanno ad oggetto immobili a uso abitativo, per contratti di durata complessiva non superiore a 30 giorni.

Il reddito conseguito può assumere una diversa natura, in relazione al soggetto titolare dello stesso. Se l’immobile è concesso in locazione da parte del proprietario o dal titolare dell’usufrutto dovrà essere compilato il quadro RB del modello Redditi, tassando il corrispettivo per competenza.

In caso di opzione per la cedolare secca, il quadro da utilizzare sarà il nuovo LC. In caso di locazione breve dell’immobile da parte del comodatario, il reddito sarà tassato in capo a quest’ultimo come reddito diverso e dovrà essere indicato obbligatoriamente nel quadro RL, rigo RL10.

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Cosa succede per gli affitti online?

Per gli affitti online la questione tasse potrebbe essere giunta ad una svolta: il Consiglio di Stato ha respinto la motivazione del ricorso di Airbnb in merito alla tassazione delle locazioni breve. Agenzia delle Entrate pronta a riscuotere tasse e arretrati? Che cosa cambierà per chi pubblica annunci su Airbnb?

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