Con la Risoluzione numero 88 dello scorso 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo per il pagamento delle imposte sulle locazioni brevi che dovranno avvenire mediante delega F24.

Le locazioni brevi o turistiche sono state definite dall’articolo 4 del Dl numero 50 del 2017 come “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”, nel comma 5 del medesimo decreto stabilisce che i soggetti che esercitano intermediazione immobiliare (come Airbnb) se incassano i canoni corrispettivi ai contratti di locazione breve sono tenuti ad operare in qualità di sostituto di imposta operando una trattenuta del 21% sull’ammontare dei canoni stessi.

Tale ritenuta potrà essere operata a titolo di cedolare secca o a titolo di acconto sulle imposte sui redditi.

Codice tributo 1919

Il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 5 luglio scorso è il 1919 e dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24 per la “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”. Il codice dovrà essere inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importo a debito versati” indicando la rateazione, l’anno di riferimento del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce.

Codici tributo 1628 e 6782

Per recuperare, invece, quanto versato in eccedenza in compensazione dovrà essere utilizzato il codice tributo 1628 per “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art.

15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”.

Il codice tributo 6782 dovrà, invece, essere utilizzato per recuperare in compensazione le eccedenze di versamento delle ritenute di pagamento relative all’anno successivo.

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