Entro il 30 aprile scade il termine ultimo per aderire alla Rottamazione cartelle esattoriali, ultima possibilità per fare pace con il Fisco. Non mancano i dubbi su questa procedura e cosa succederà se l’istanza non sarà accettata. Analizziamo un quesito di un nostro lettore.

Buongiorno, le pongo un quesito cui spero mi illumini. Alcuni  parenti vorrebbero partecipare alla rottamazione ter. Il punto però è che alcuni di loro hanno in precedenza fatto opposizione alle cartelle esattoriali di ex Equitalia e si pongono il dubbio circa la rinuncia espressa all’azione in tribunale per poi  accedere alla definizione agevolata. Cosa succede, si domandano, nel caso in cui la istanza di rottamazione non venisse accettata? La rinuncia al giudizio non si dovrebbe formalizzare solo in caso di accoglimento della istanza di rottamazione? All’agenzia riscossione hanno risposto che la rinuncia comunque rimane valida….io lo dubito perché non hai accettato la mia proposta… potrebbe aiutarmi? Grazie anticipatamente.

Rinuncia ricorso per aderire alla Rottamazione ter

Con la rinuncia all’opposizione delle cartelle esattoriali si perde il suo effetto.

Accettando di aderire alla rottamazione ter lei dichiara di accettare il debito contestato e fruire delle agevolazioni su interessi e sanzioni, pagando l’importo dovuto.

La Rottamazione ter prevede la possibilità di rottamare tutte le cartelle esattoriali affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando l’importo dovuto senza sanzioni e interessi, rateizzandolo in 18 rate in cinque anni. Per maggiori chiarimenti, consigliamo di leggere: Rottamazione cartelle esattoriali scadenza 30 aprile 209, ultima possibilità

Se non viene accettata l’istanza di definizione agevolata lei comunque non può ripresentare ricorso, dovrà pagare l’importo della cartella esattoriale notificata. Questo vale anche nel caso in cui la definizione viene accettata e non vengono pagate le rate. La novità di questa nuova definizione prevede una tolleranza dalla scadenza di cinque giorni, se entro questo lasso di tempo il pagamento non viene effettuato si decade dall’agevolazione.

Conclusione

Il mio consiglio è quello di valutare effettivamente il ricorso presentato, se i presupposti sono giusti e il consulente che la segue è fiducioso dell’esito, le consiglio di continuare la pratica. Viceversa se il consulente non è sicuro dell’esito, allora la rottamazione potrebbe essere una buona alternativa.

Le istanze non vengono accettate quando non ci sono i requisiti richiesti dall’ente, o i debiti non rispondono alle direttive esposte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Le ricordo che la domanda per aderire alla Rottamazione Ter deve essere inoltrata entro il 30 aprile, non le rimane molto tempo per decidere. Le consiglio di consultare il suo consulente e con lui decidere la soluzione migliore.

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Non si forniscono risposte in privato.”