Anche gli adempimenti connessi alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cade dall’8 marzo al 31 maggio, devono ritenersi sospesi ai sensi dell’art. 62 del decreto Cura Italia, e pertanto realizzabili entro il 30 giugno prossimo senza applicazione di sanzioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, contenente nuove risposte ai quesiti di operatori, professionisti e associazioni di categoria su alcune misure contenute nel decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020) e nel decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020 come convertito in legge n. 27 del 2020).

Per l’Amministrazione finanziaria, visto che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle verificazioni periodiche e dell’elenco dei tecnici incaricati dell’esecuzione delle stesse verifiche, deve essere effettuata ( ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento 16 maggio 2005) entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare e poiché trattasi di un adempimento da farsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ne consegue l’adempimento che aveva scadenza 20 aprile scorso deve considerarsi ricadente nella sospensione di cui al citato art. 62 del Cura Italia. Nulla toglie, comunque, la possibilità di effettuare l’adempimento prima del 30 giugno prossimo.

I controlli di conformità vanno autocertificati

Con riferimento poi ai controlli di conformità dei misuratori fiscali e registratori telematici che vanno realizzati per soddisfare le prescrizioni relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e successive integrazioni, da effettuarsi dagli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali territorialmente competenti, è precisato che questi possono essere eseguiti, limitatamente al periodo di durata dell’emergenza Covid-19 (per ora dichiarata fino al 31 luglio 2020), in proprio dai produttori stessi che dovranno autocertificarne l’esecuzione e l’esito positivo. Tale autocertificazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata telematicamente, tramite PEC, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il rinnovo della abilitazioni slitta dopo il 31 luglio

E’ stato, infine, chiesto all’Amministrazione finanziaria se nell’ambito applicativo dell’articolo 103 del decreto Cura Italia (riguardante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) vi rientri anche il procedimento di rinnovo (ricadente nel periodo compreso tra il 31gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) delle abilitazioni dei fabbricanti di misuratori fiscali e registratori telematici e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche.

L’Agenzia delle Entrate nel dare risposta al quesito, richiama quanto stabilito dal comma 2 del menzionato art. 103, a norma del quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Per le Entrate la predetta disposizione normativa deve ritenersi applicabile anche alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati di cui sopra ed in scadenza nel periodo predetto. Tali abilitazioni, pertanto, restano valide per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ne consegue che il soggetto abilitato dovrà inoltrare all’ufficio competente l’istanza di rinnovo entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (che tanto potrà essere il 31 luglio prossimo quanto potrà essere anticipata) .