Addio al certificato di agibilità, con l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ANCI e l’UPI si è realizzato un nuovo passo avanti relativo all’attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sull’unificazione dei procedimenti amministrativi.

Certificato di agibilità: adeguamento alla nuova norma

L’adeguamento alle nuove norme dovranno avvenire entro il prossimo 30 giugno. La semplificazione prevede l’introduzione di una sola modulistica “standard” valida per tutto il territorio nazionale, riguarderà Scia, Cila e il certificato di agibilità.


Le Regioni potranno decidere se mantenere la modulistica o apportarvi modifiche entro il 20 giugno, ma dovranno essere operative non oltre il 30 giugno.

Certificato di agibilità: la vecchia norma

Il certificato di agibilità verrà sostituito dalla segnalazione certificata per l’agibilità (d.lgs n. 222/2016). La vecchia norma prevedeva che dopo aver presentato tutta la documentazione inerente l’immobile (catastale, impiantistica e strutturale), al Comune.
Il Comune, doveva verificare la sussistenza delle condizione (sicurezza, igiene, salubrità, impianti risparmio energetico degli edifici) e conformità delle opere del progetto presentato, e rilasciare l’apposito certificato di agibilità dell’immobile.

Le novità

Con la nuova norma sarà direttamente il professionista abilitato a certificare l’agibilità, la sussistenza delle condizioni e la conformità delle opere eseguite e la sussistenza delle condizione, tramite un modulo standard che i Comuni italiani dovranno adottare.

La segnalazione certificata di agibilità dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori ad essa dovranno essere allegata tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile.
Inoltre l’attestazione del direttore dei lavori, o del professionista abilitato dovrà allegare alla documentazione anche un certificato di collaudo statico, che potrà essere sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori, per lavori minori.

Sempre in allegato va inserita la dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti istallati nell’immobile, una dichiarazione di conformità delle opere realizzate secondo le norme vigenti per l’accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Infine andranno specificati gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

La sanzione amministrativa per chi non rispetta tale iter va da un minimo di 77 euro ad un massimo di 464 euro.

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