In caso di tradimento l’addebito di divorzio cade sul partner fedigrafo e questo, come visto in più occasioni, ha effetti anche di tipo patrimoniale per quanto riguarda il diritto al mantenimento e il calcolo dell’assegno. Ma una recente sentenza della Cassazione ha chiarito un concetto importante e destinato a fare scuola: se la crisi di coppia che ha portato al divorzio è stata causata dalla mancanza assoluta di rapporti intimi tra moglie e marito, cade l’addebito per tradimento.

Per lo stesso principio non varrà ad addebitare il divorzio neppure la freddezza del partner rifiutato sessualmente.

L’addebito di divorzio non è sempre di chi tradisce

Nel caso di specie marito e moglie erano giunti a chiedere il divorzio: il primo aveva preteso l’addebito alla donna, accusata di essere fredda e distaccata, mentre a sua volta lei, tradita, aveva chiesto che la colpa del divorzio fosse attribuita all’ex marito fedigrafo. Ma con sentenza n. 21017/2017 i giudici della Suprema Corte hanno respinto le reciproche richieste di addebito dei due. Nella causa in esame è stato riconosciuto alla moglie il diritto all’assegno di mantenimento ma è stato respinto l’addebito di divorzio per tradimento. Secondo l’interpretazione dei giudici, infatti, la mancanza assoluta di rapporti intimi, denota già di per sé un’intollerabilità della convivenza e in questo senso l’allontanamento della donna dai parenti del marito o il tradimento di quest’ultimo, vengono letti come conferma di una crisi già in atto.

Sicuramente, questa pronuncia sarà ripresa in numerose future cause di divorzio. Certo è che ogni caso è a sé ma questo dispositivo apre la strada a sentenze innovative e forse alcuni mariti o mogli che tradiscono tireranno un sospiro di sollievo.

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