Acquisto auto usata. Costi di immatricolazione e iscrizione al PRA possono far aumentare il prezzo finale dell’auto. Tuttavia ci sono altri costi che potrebbero essere nascosti nella fattura emessa dalla concessionaria. All’atto di immatricolazione dell’auto, sono da pagare: marche da bollo, contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Oltre all’imposta provinciale di trascrizione'(IPT). Si pagano anche i diritti per la trascrizione e l’aggiornamento del certificato di proprietà (”emolumenti PRA”).

Con la riposta n°328/2023, l’Agenzia delle entrate si è soffermata proprio sulla corretta indicazione in fattura dei costi di immatricolazione. Su questi costi è corretto pagare l’imposta di bollo?

Cerchiamo di capire se oltre ai costi di immatricolazione ce ne sono altri che sono nascosti in fattura che non tutti potrebbero conoscere.

La risposta n° 328/2023

La questione analizzata dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 328/2023 è la seguente.

Una concessionaria di autoveicoli e veicoli commerciali si avvale di agenzie di pratiche automobilistiche esterne per l’espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte per ciascuna pratica auto.

La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), i «costi fissi amministrativi, per ciascuna immatricolazione, ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:

  • euro 64,00 per imposte di bollo, ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
  • il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78;
  • euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre ”l’imposta provinciale di trascrizione” (IPT) e
  • euro 27 quali diritti per la trascrizione e l’aggiornamento del certificato di proprietà (”emolumenti PRA”).

La Società ha inoltre specificato che la fattura di vendita dei veicoli usati o di nuova immatricolazione riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie di disbrigo pratiche.

Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di sapere se i predetti «costi di immatricolazione riaddebitati in fattura a titolo di rivalsa all’acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione dell’imposta di bollo (DPR 642/1972).

Acquisto auto usata, ci sono costi nascosti? Il parere dell’Agenzia delle entrate

Prima di soffermarsi sui costi legati all’acquisto di un’auto usata, innanzitutto l’Agenzia delle entrate mette l’accento sull’art.1 del DPR 642/1972 che disciplina a livello normativo il pagamento dell’imposta di bollo; l’imposta si paga per gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa (articolo 1, Dpr n. 642/1972), nella misura di 2 euro.

L’imposta inoltre non è dovuta quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47).

Da qui, circa l’alternatività tra Iva e imposta di bollo, l’Agenzia ricorda che c’è l’esenzione dall’Iva:

per le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa.

Si veda a tal fine la risoluzionerisoluzione n. 360393 del 16 gennaio 1978 e la successiva n°363527 del 3 gennaio 1979.

Con tale ultima risoluzione è stato chiarito che le somme pagate «dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte, […], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l’incarico sia affidato dall’acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modello intestato al cliente committente del servizio ed a quest’ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso».

Dunque, se si tratta di spese pagate in nome e per conto del cliente c’è l’esenzione Iva ma è giusto pagare l’imposta di bollo. Sempre se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a euro 77,47 (articolo 13 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972).