Acquisto auto con legge 104, il quesito di un nostro lettore: Gent.ma Angelina Tortora, ho letto un vostro articolo su investire oggi che parla di acquisto auto con la legge 104/92 la quale non può essere effettuata se non si ha a disposizione il nuovo modello. In questo periodo sto cercando di acquistare un veicolo per disabili per l’appunto con le agevolazioni previste dalla summenzionata e mi sono recato quindi al mio CAF di competenza per avere delucidazioni in merito. Li mi hanno detto che se è pur vero che la legge 104/92 in mio possesso è il modello vecchio è anche vero che nel verbale di invalidità civile risalente al 2014 vengono menzionati: l’art. 30, comma 7 della legge 388/2000 e l’art. 381 del DPR 495/1992 che sono quelli a cui si fa riferimento per avere le detrazioni fiscali e che quindi non mi devo recare a visita per il rinnovo del modello (che comunque è una barbaria amministrativa nei confronti di chi come me ha una disabilità, visti i tempi e le modalità della visita che bisogna subire). Volevo chiedere a lei conferma di quanto mi è stato detto in quanto sto acquistando un veicolo e chi si occupa delle pratiche per la concessionaria mi sta mettendo in croce più di quanto io non sia già. Cordiali Saluti.

Verbale legge 104 e agevolazioni fiscali disabili

In quest’articolo sono riportate tutte le informazioni per l’Acquisto auto con IVA al 4%, verbale legge 104

In riferimento all’aggiornamento del verbale della legge 104, il decreto semplifica Italia (art. n. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012), ha chiarito che possono accedere alle agevolazioni fiscali disabili, e quindi anche all’acquisto dell’auto con iva agevolata, se il verbale “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.

Se il verbale riporta che “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art.

4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″, non è possibile ottenere l’esenzione del bollo auto.

Quindi, nel caso specifico, il concessionario si attiene alla normativa vigente. Anche il CAF dal suo punto di vista ha ragione, ma se ci rifacciamo al decreto attualmente in vigore, l’indicazione delle agevolazioni deve essere riportato nel verbale della legge 104 art. 3 comma 3, senza quest’indicazione non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali. Per questo motivo, nell’articolo che ha letto e che confermo, consiglio l’aggiornamento del verbale.

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