E’ legittimo consegnare la busta paga solo dopo l’accredito dello stipendio mensile? La questione sorge soprattutto quando, dalla lettura della busta paga, emergono delle perplessità in merito alle trattenute. Riportiamo a titolo di esempio l’email che ci ha scritto la signora Tiziana da Napoli:

“Leggendo solo ora le buste paga del mese di aprile mi sono accorta che non mi sono state conteggiate alcune ore di straordinario. Ho modo di contestare ex post questa cosa? E’ legittima la condotta del mio datore di lavoro che ci consegna la busta paga solo dopo che lo stipendio è già stato accreditato? Dall’importo non avevo modo di rendermene conto perché si tratta di poche decine di euro ma non trovo comunque giusto che ci debba rinunciare. Per i mesi a venire posso pretendere di prendere visione della busta paga prima che mi venga accreditato lo stipendio?”.

Busta paga e accredito stipendio, i tempi: cosa prevede la legge

Partiamo con il precisare che la legge impone corrispondenza tra il momento di consegna della busta paga e di accredito dello stipendio.

Le due operazioni infatti dovrebbe avvenire contemporaneamente e in maniera simultanea. Nella pratica però non sempre questo accade.

Questa simultaneità deriva dal doppio obbligo del datore di lavoro. Quest’ultimo infatti è tenuto, come facile intuire, a corrispondere la retribuzione mensile al lavoratore. Ma non basta.

La legge prevede che il datore di lavoro svolga il ruolo del sostituto di imposta. Il  lavoratore infatti non paga direttamente le tasse sul proprio reddito ma è il datore di lavoro che lo fa per lui sottraendogli dallo stipendio, ancor prima di versarlo, la quota che dovrà versare per suo conto all’Agenzia delle Entrate per Inps e Inail.

La busta paga infatti non si limita a contenere i dati identificativi del lavoratore e l’importo dello stipendio ma specifica anche le somme versate (le cosiddette competenze) e le somme trattenute dallo stipendio.
Le trattenute in busta paga effettuate dal datore di lavoro includono:
  • tasse statali (Irpef);
  • tasse locali (addizionali regionali e comunali);
  • quota di contributi Inps dovuta dal dipendente;
  • quota di contributi Inail a carico del lavoratore;
  • quota associativa versata al sindacato di appartenenza;
  • il quinto dello stipendio se previsto (in caso di pignoramento);
  • recupero eventuali somme versate in eccesso in precedenza;
  • contributi erogati dal dipendente al fondo di previdenza complementare.

Abbiamo visto che, per legge, la busta paga dovrebbe  essere consegnata contestualmente allo stipendio. L’interpretazione prevalente vuole che l’atto della corresponsione della retribuzione non coincida con la data in cui viene concretamente disposto il bonifico ma con la scadenza del termine per il pagamento dello stipendio. La busta paga può essere consegnata brevi manu ma, soprattutto se l’azienda non è familiare o con l’affermarsi dei lavori in remoto, va precisato che sono ammesse anche buste paga inviate via email e firmate a distanza dal lavoratore. 

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