Acconto Imu e Tasi da pagare entro il 16 giugno la prima rata dovuta per il 2017. La scadenza riguarda gli immobili che non sono stati esclusi o esentati dal pagamento, tra cui le abitazioni principali di lusso, quelle concesse in locazione o tenute a disposizione e gli altri fabbricati non abitativi diversi da quelli rurali strumentali.
Il pagamento deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016.

Acconto Imu e Tasi chi deve pagarlo?

Sono tenuti al pagamento della prima rata dell’IMU e della TASI i possessori a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale, ad esempio: usufrutto, diritto d’uso, d’abitazione, etc.

In riferimento agli immobili di uso abitativo, l’IMU e la TASI non sono dovute per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale (art. 13 comma 2, D.l. n. 201/2011) si intende: “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Alcuni casi

Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, l’esenzione per l’abitazione principale si applica su un solo immobile.

Nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi il regime fiscale di favore per l’abitazione principale, si applica per entrambi gli immobili.

In riferimento alle pertinenze dell’abitazione principale, può beneficiare dell’esclusione dal prelievo ai fini IMU esclusivamente un’unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 (cantine e soffitte); C/6 (autorimesse e posti auto); C/7 (tettoie).

Non cambia il meccanismo di calcolo

Il meccanismo di calcolo è lo stesso del 2016, non ci sono state novità in merito.

L’importo dovuto in acconto sarà quindi pari al 50% dell’imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2016, tenendo conto di eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno corrente.
Lo stesso discorso vale anche per la Tasi, il versamento della prima rata viene effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nell’anno precedente.
Eventuali variazioni di aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni nel corso del 2017, avranno rilevanza nel versamento a saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

Novità e agevolazioni

La novità di quest’anno prevede che possono usufruire di una riduzione della base imponibile Imu al 50% i possessori che concedano un immobile in comodato (con contratto regolarmente registrato) a un parente di primo grado in linea retta.

Per poter usufruire dell’agevolazione l’immobile non deve essere di lusso e deve essere adibito ad abitazione principale del familiare.

Le condizioni per potere usufruire della riduzione prevedono che il comodante, deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale, sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato e deve risiedere e avere la propria dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti suddetti.

La legge di Stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), ha introdotto un’agevolazione spettante per tutti gli immobili che formano oggetto di contratto di locazione a canone concordato, a prescindere dall’ubicazione dell’immobile e dalle condizioni demografiche del comune, compresi quelli di natura transitoria e i contratti per studenti universitari.

Tali contratti possono avvalersi della riduzione del 25% dell’aliquota deliberata dai comuni oppure, in mancanza, dell’aliquota ordinaria. Resta possibile per i Comuni stabilire aliquote agevolate per determinati contratti convenzionati destinati ad abitazione principale del conduttore.

Esenzioni Imu e Tasi

Godono dell’esenzione da Imu e Tasi, i proprietari di una prima casa che non sia di lusso ossia rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Inoltre ci sono anche altre esenzioni da entrambi i tributi e sono:
1) l’unità immobiliare (una sola) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

2) gli immobili dei soci di cooperative;

3) gli alloggi sociali;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

5) gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia.

Oltre a queste assimilazioni, possono essere deliberate dai comuni anche gli immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. In tal caso il contribuente dovrà prendere visione del regolamento comunale per vedere se l’immobile è stato assimilato ad abitazione principale con possibilità, pertanto, di godere dell’esenzione.

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