Era ieri, 16 giugno 2022, l’ultimo giorno per pagare l’acconto IMU 2022. Il saldo scade il 16 dicembre.

Per chi è andato in tempo alla cassa nessuna conseguenza. C’è però chi ha saltato la scadenza (per volere o per dimenticanza). Nulla è perduto. Prima che il comune si accorga dell’inadempienza è possibile mettersi spontaneamente in regola.

C’è il ravvedimento operoso da poter sfruttare. Ciò comporta, tuttavia, un costo. Il contribuente, oltre all’imposta omessa dovrà versare anche interessi e sanzione (ridotta).

Acconto IMU 2022, il costo del ritardo

Gli interessi e la sanzione da ravvedimento operoso, per l’acconto IMU 2022 aumentano in misura direttamente proporzionale al ritardo.

In altri termini prima ci si mette in regola meno interessi e sanzioni si pagano. Più tempo si lascia trascorrere maggiori saranno interessi e sanzione.

In particolare, nell’ipotesi di omesso/insufficiente versamento del tributo si rendono applicabili le sanzioni ridotte di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997), ossia:

  • 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto (c.d. ravvedimento sprint)
  • 1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto
  • 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto
  • 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
  • 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
  • 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2022
  • 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Un caso di ravvedimento operoso IMU

Il sig. Bianchi non ha versato entro il 16 giugno l’acconto IMU 2022 di 800 euro.

Decide di ravvedersi il 27 gennaio 2023. In tale caso la sanzione applicabile sarà quella del 3,75%, quindi:

  • 800 x 3,75% = 30,00 euro

Oltre alla sanzione occorre pagare anche gli interessi per i 225 giorni di ritardo nel versamento (dal 17 giugno 2022 al 27 gennaio 2023). Il versamento è da farsi con lo stesso codice tributo previsto per l’imposta (quindi, per sanzione ed interessi non è previsto specifico codice tributo).