Al netto di eventuale proroga, è in scadenza, il prossimo 16 giugno, l’acconto IMU 2022. Alla cassa devono andare i possessori di immobili. Possono stare tranquilli solo coloro che possiedono esclusivamente l’abitazione principale (di categoria catastale non lussi), i quali, però, devono tener conto di regole IMU particolari per le pertinenze.

I comuni dove si trovano gli immobili oggetto dell’imposta, ad ogni modo, con propria delibera, possono stabilire casi di esenzione aggiuntivi ed eventuali altre agevolazioni. Si consiglia, dunque, sempre di consultare tali delibere (l’IMU è un tributo di competenza comunale).

Si ricorda poi l’altra scadenza. Ossia quella del saldo, da pagarsi entro il 16 dicembre di questo stesso anno.

Il versamento sia dell’acconto che del saldo da farsi con Modello F24. Solo in alcuni casi è ammesso il bollettino di c/c per pagare l’IMU.

I codici tributo per l’acconto IMU 2022

Le modalità di versamento IMU con Modello F24 possono essere diverse a seconda che trattasi di titolari o NON titolati di partita IVA. In ogni caso, comunque, i codici tributo da utilizzare per il pagamento e da indicare nel modello sono:

  • 3912 – Abitazione principale e relative pertinenze
  • 3914 – Terreni
  • 3916 – Aree fabbricabili
  • 3918 – Altri fabbricati
  • 3925 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA STATO
  • 3930 – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – QUOTA COMUNE

Come compilare il Modello F24 per il 16 giugno

Ai fini della compilazione del Modello F24 da presentare al versamento per il pagamento dell’acconto IMU 2022, valgono le seguenti istruzione (la sezione del modello da compilare è quella riservata all’IMU):

  • inserire il codice del comune di ubicazione degli immobili
  • barrare la casella “acconto
  • inserire il numero di immobili
  • indicare il codice tributo di riferimento
  • riportare l’anno di riferimento (ossia “2022”)
  • barrare la casella “Ravvedimento” (laddove si salti la scadenza del 16 giugno 2022 e si versa ricorrendo al ravvedimento operoso)
  • indicare l’importo a debito da versare
  • riportare l’eventuale importo a credito da compensare.