In caso di acconti pagati nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 a fronte di lavori che terminano oltre tale intervallo temporale, spetta, comunque, il superbonus di cui all’art. 119 del decreto Rilancio?

A questa domanda, sostanzialmente, ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate in audizione parlamentare avente ad oggetto il potenziato beneficio fiscale.

Per il superbonus 110% il riferimento è alle spese “sostenute”

Il superbonus 110% è stato introdotto con l’art. 119 del decreto Rilancio. Si tratta di una detrazione fiscale per lavori (trainanti e trainati) individuati dalla stessa norma e fatti su edifici residenziali.

La detrazione è goduta in 5 quote annuali di pari importo.

In luogo della detrazione fiscale, il beneficiario, può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi (ivi inclusa l’impresa che fa i lavori ed inclusi istituti finanziari e di credito).

Per ora il beneficio spetta per spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Al riguardo, tuttavia, si attendono sviluppi in merito ad una eventuale proroga almeno triennale.

In merito al quesito di cui in premessa, dalla risposta fornita in audizione parlamentare, gli acconti pagati nella finestra temporale sono ammessi al superbonus 110% anche se i lavori terminano oltre. A ratio della citata conclusione è da rivenirsi nel fatto che la normativa fa riferimento a spese “sostenute” nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.