Con lo scopo di favorire i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria ed economica dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, potrebbero subire una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con una misura ad hoc contenuta all’art. 20 del nuovo decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità), viene data la possibilità di calcolare gli acconti d’imposta dovuti per il 2020 con applicazione del metodo previsionale (invece che quello storico) senza applicazione di eventuali sanzioni ed interessi laddove il versamento dovesse risultare insufficiente rispetto a quanto poi effettivamente sia dovuto.

Si ricorda che le menzionate imposte sono dovute a titolo di saldo (per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione reddituale) e di acconto (per il periodo d’imposta in corso). Quindi, ad esempio, nel Modello Redditi PF/2020 (anno d’imposta 2019) da presentarsi quest’anno il contribuente liquiderà il saldo IRPEF 2019 e l’eventuale acconto 2020 (eventuale poiché non sempre è dovuto acconto). Tralasciando le regole per la determinazione, quest’ultimo va in linea generale calcolato sulla base del metodo “storico”, ossia tenendo conto dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Nel dettaglio, la misura prevista ex lege per l’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno prima. Quindi, ad esempio per l’acconto IPREF 2020, questi, se dovuto, dovrà essere pari al 100% dell’IRPEF dovuta per l’anno d’imposta 2019. Il legislatore, tuttavia, ammette la possibilità di applicare il luogo del metodo storico quello previsionale, per coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un reddito inferiore rispetto all’anno precedente o perché presumono, ad esempio, di avere maggiori oneri deducibili/detraibili. In questa ipotesi, dunque, il calcolo dell’acconto avviene sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno corrente. E’ semplice intuire che la scelta di tale metodo porta con se da un lato il vantaggio di pagare un acconto in misura inferiore rispetto al calcolo storico ma dall’altro il rischio di effettuare versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Il margine di scostamento è del 20%

Il decreto Cura Italia bis è intervenuto proprio su questo aspetto stabilendo che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni, si precisa che si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, per gli acconti di quest’anno). In altri termini, come si evince anche dalla relazione illustrativa al nuovo decreto, la non applicazione di sanzioni e interessi troverà terreno solo in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto 2020, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20%.