L’assegno di accompagnamento, anche con un’invalidità al 100% riconosciuta dalla commissione medica dell’Inps, non sempre spetta. L’ Art. 1 della l. n. 18/1980, stabilisce che i requisiti essenziali per l’accompagnamento sono:

  • la presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità;
  • e l’impossibilità di deambulare con l’aiuto permanente di un accompagnatore o, comunque, di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana.

In base a questo concetto il portatore di handicap risulta privo della necessità di assistenza continua non ha diritto all’assegno previdenziale.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza n. 19545/16 del 30.09.2016.

Invalidità e accompagnamento: come ottenere l’assegno?

Per ottenere l’accompagnamento:

  • non è necessario avere un reddito al di sotto di una soglia prefissata; l’assegno infatti non è subordinato a limiti di reddito;
  • non c’è bisogno di aver superato una determinata età;
  • non rileva il nucleo familiare dell’invalido.

La Cassazione, in passato, ha escluso la possibilità di chiedere l’accompagnamento a chi, pur impossibilitato a una piena mobilità, riesce comunque a camminare con il bastone.