L’Agenzia delle entrate ha finalmente approvato il provvedimento che regola l’accollo del debito d’imposta altrui e il divieto di compensazione. Con lo stesso decreto sono individuate le sanzioni nonché le regole di riscossione e di emissione degli atti di recupero delle somme compensate in violazione della norma di cui al collegato fiscale della Legge di bilancio 2020.

L’accollo dei debiti tributari

Il D.L. 124/2019, collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020, disciplina il c.d accollo del debito d’imposta altrui previsto dallo Statuto del contribuente.

Difatti, è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.

Detto ciò, il D.L. 124/2019, prevede che il debito trasferito da un contribuente ad un altro non può essere pagato in compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. Lo stesso decreto demanda le regole di attuazione della norma a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ebbene tale provvedimento è stato approvato dall’Agenzia delle entrate in data 24 settembre 2021.

Le regole dell’accollo: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate

In base a quanto detto sopra, il debito accollato non può essere pagato utilizzando “crediti d’imposta” in compensazione.

Da qui, l’F24, dovrà essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, cioè il debitore originario;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, cioè colui che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

Sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle suddette disposizioni:

  • i versamenti effettuati in violazione delle modalità indicate si considerano come non avvenuti;
  • per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, oltre all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997).

All’accollante (colui che assume l’obbligazione contratta da un altro soggetto) , coobbligato per l’imposta e gli interessi del punto precedente, si applicherà la sanzione pari al 30% del credito utilizzato in compensazione (articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997) nel caso in cui il credito sia esistente.

Nel caso in cui, invece, il credito sia inesistente, l’accollante paga la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997).

L’Agenzia delle entrate provvede ad emettere un apposito atto di recupero. Da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento in violaizione dei suddetti divieti.