Accettazione eredità e debiti fiscali, come comportarsi? Con l’accettazione dell’eredità, si subentra nelle situazioni giuridiche debitorie, anche fiscali, del de cuius. Quindi, secondo l’art. 65 del Dpr 600/1973, bisogna rispondere delle obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Non sono però trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997).

Eredità: se si rinuncia?

Se invece, si rinuncia all’eredità, si dichiara di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto. La rinuncia fa cessare gli effetti verificatisi nei confronti dell’erede.

In questo caso nessun creditore può agire nei confronti dello stesso per il pagamento dei debiti ereditari.

Accettazione eredità e debiti fiscali: cosa succede e come vengono richiesti?

Ogni anno l’Amministrazione Finanziaria procede alla notifica di avvisi di accertamento o di cartelle esattoriali per recuperare debiti che i contribuenti hanno nei confronti dell’erario.

L’avviso relativo al defunto, va respinto e non accettato dai familiari. L’atto dev’essere respinto facendovi scrivere “destinatario defunto”, ed esibendo, eventualmente, un certificato di morte.

Questo consente all’Ufficio di riformulare la cartella addebitando soltanto i tributi agli eredi e non le sanzioni o di archiviare le cartelle relative a sanzioni amministrative. In base all’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, infatti, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, che sono responsabili unicamente dei tributi e dei relativi interessi.

Non sono però i “chiamati all’eredità” a dover rispondere dei debiti tributari del defunto. E’ con l’accettazione dell’eredità che il “chiamato” acquisisce la qualità di “erede”, sia in relazione ai crediti che ai debiti del de cuius.

A seguito all’accettazione dell’eredità, l’erede deve rispondere di tutte le obbligazioni (anche tributarie) facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Accettazione eredità con il beneficio d’inventario

Per evitare ciò, il “chiamato” all’eredità può accettare con “ beneficio di inventario”.

L’accettazione con beneficio d’inventario consente all’erede di tenere distinto il patrimonio personale da quello del defunto: l’erede, in questo modo, non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (articolo 490 del Codice civile).

Il chiamato all’eredità può anche non accettare l’eredità. In questo caso, anche se non esiste alcun bene da ereditare, è necessario fare un’esplicita “rinunzia all’eredità” con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519 del Codice civile).

La rinuncia all’eredità, se non si è in possesso dei beni ereditari, può essere fatta fino alla prescrizione del diritto, ed esattamente dieci anni dall’apertura della successione.

L’art. 521 del Codice civile stabilisce, infatti, che la rinuncia è retroattiva, quindi si può opporre a qualsiasi pretesa del fisco o di eventuali creditori.

Eredità e debiti fiscali: se l’Ufficio non archivia la pretesa tributaria, cosa fare?

In caso di rinuncia all’eredità, se l’Ufficio non archivia la pretesa tributaria, 0 in caso di accettazione di eredità, nel caso in cui l’ufficio emittente non riformuli la cartella eliminando sanzioni e soprattasse, il rinunciante nel primo caso e l’erede nel secondo, sono costretti a ricorrere all’istituto dell’autotutela.

Devono pertanto trasmettere all’ufficio competente (ufficio tributario creditore che figura nella cartella), con raccomandata AR, una domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e allegando fotocopia della cartella, certificato di morte ed eventuale atto attestante la rinuncia dell’eredità.

Eredità: Come fare la domanda di annullamento o variazione

Nella domanda occorre riportare:

  • il numero e la tipologia dell’atto di cui si chiede l’annullamento o la variazione;
  • la richiesta dell’archiviazione dell’atto a seguito di rinuncia dell’eredità (Risoluzione Ministero delle Finanze 5/11/1980, n. 3801);
  • la corretta riformulazione dell’atto per non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni (articoli 8 e 25 del D.Lgs. n. 472/1997) nel caso si accetti l’eredità.

E’ bene inviarne una copia di tale domanda, per conoscenza, anche al soggetto incaricato dell’esercizio dell’attività di riscossione di tributi, ad esempio Equitalia.