La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13119 del 30 giugno 2020, stabilisce che in caso di omessa dichiarazione del contribuente, l’accertamento deve tenere conto, oltre che dei ricavi, anche dei costi accertati induttivamente tramite presunzioni cosiddette “supersemplici”.

 

Determinazione del reddito su base induttiva

Dall’esame della sentenza di appello, si evince che l’Ufficio, a causa della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva determinato induttivamente il reddito di impresa del contribuente, soltanto sulla base dei ricavi dichiarati nel triennio precedente.

la determinazione del reddito su base induttiva, secondo la commissione tributaria regionale, era “giustificata dall’inattendibilità delle scritture contabili nel loro complesso e, in quanto presunto, non era suscettibile di riduzioni e/o riconoscimento di costi”, atteso che, non avendo il contribuente fornito la documentazione richiesta dall’ufficio, era stata esclusa ogni possibilità di controllo del reddito conseguito nel periodo d’imposta accertato;

 

Ricorso del Contribuente

Il contribuente denuncia la violazione dell’art. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la CTR ritiene legittimo che in presenza di accertamento induttivo non si debbano riconoscere i costi e/o le eventuali riduzioni.

L’accertamento del maggior reddito accertato, per il contribuente, presuppone l’esistenza necessaria di un costo detraibile, da determinarsi anche induttivamente.

 

Ordinanza della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 13119 del 30 giugno 2020, la corte di cassazione ritenere che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva”.

La controversia, dunque, va rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della CTR da effettuarsi alla luce dei principi sopraccitati.

 

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