E’ valido l’accertamento delle imposte dopo la dichiarazione dei redditi ad un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica se il contribuente stesso lo ha indicato nel Modello 730? Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con ordinanza numero 20939 del 6 agosto 2019.

I giudici hanno spiegato che tale indicazione vale come elezione di domicilio. Se è stato il contribuente a specificare nel Modello 730 un indirizzo diverso da quello di residenza, non potrà dunque far valere il difetto di notifica.

Nel caso di specie il contribuente aveva denunciato che la notifica a mezzo posta era stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello di residenza.

In primo grado e in appello i giudici gli avevano anche dato ragione dichiarando illegittimo l’avviso di accertamento perché la notifica era avvenuta ad un indirizzo non corrispondente né a residenza né a domicilio del contribuente.

L’Ufficio finanziario ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici territoriali richiamando gli articoli 58 e 60 del DPR 600/73 nella parte in cui stabilisce che la notifica dell’atto impositivo deve essere “eseguita presso il domicilio fiscale solo nel caso di elezione dello stesso ai sensi della lettera d) del cit. art. 60 e non anche nel caso di dichiarazione di domicilio, consistente nell’indicazione del luogo compreso nel Comune di residenza anagrafica in cui è possibile notificare gli atti”.
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