In caso di mancato pagamento dell’Ici per l’anno 2011 i comuni avevano tempo per notificare gli avvisi di accertamento fino al 31 dicembre 2016. Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ICI, infatti, in caso di mancato pagamento, è di 5 anni prima della prescrizione.

Il 2011 è stato l’ultimo anno in cui è stato richiesto il pagamento dell’ICI, Imposta comunale sugli immobili, la tassa sul possesso degli immobili, dal 2012, è stata stotituita dall’IMU.

A notificare gli avvisi di accertamento ICI è sempre stato il Comune interessato quando si è presentata una delle seguenti casistiche:

  • pagamento inferiore al dovuto
  • applicazione di agevolazioni cui non si aveva diritto
  • mancato pagamento dell’imposta o mancata presentazione della dichiarazione ICI

Il termine per la notifica degli accertamenti sui tributi locali, compreso quindi l’ICI, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere pagata.

Quello dei 5 anni è un vero e proprio termine di decadenza trascorso il quale il Comune non ha più il diritto di pretendere il pagamento. L’avviso di accertamento emesso dopo tale termine, quindi, può essere contestato per illegittimità.

Tenendo conto di questo, quindi, il 31 dicembre 2016 è scaduto il termine per la notifica degli accertamenti Ice per i pagamenti che andavano effettuati nel 2011 e per le dichiarazioni, riferite all’anno 2010, che andavano presentate nel 2011.

Essendo stato il 2011 l’ultimo anno in cui l’ICI andava pagata (dal 2012 è stato richiesto, al suo posto, il pagamento dell’IMU) ne consegue che i Comuni non potranno più notificare accertamenti per il mancato pagamento dell’ICI essendo scaduto il termine per quelli relativi al 2011 (e di conseguenza anche degli anni precedenti).

Se si dovesse ricevere un accertamento ICI, quindi, si può contestare la decadenza dell’accertamento stesso presentando un ricorso contro il Comune per chiedere l’annullamento dell’atto. Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’accertamento Ici notificato oltre il termine.

Se il ricorso dovesse essere presentato entro il termine di 60 giorni o se non venisse presentato affatto, si sana il vizio di decadenza dell’accertamento stesso e si è, quindi, tenuti al pagamento dell’imposta.