Qualora si commetta un abuso edilizio è possibile evitare la demolizione della costruzione chiedendo la sospensione dell’ordine di demolizione in attesa di una modifica del piano urbanistico?

Per l’abusivismo edilizio si può sperare nella prescrizione del reato che varia da 4 a 5 anni se c’è stato il rinvio a giudizio, ma nel momento in cui è stato imposto l’ordine di demolizione non esiste più prescrizione.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 9949 del 2016, da una nuova speranza per chi preferisce non demolire la costruzione abusiva nonostante l’ordine di demolizione.

L’autore dell’abuso, secondo la sentenza, può chiedere la sospensione dell’ordine in attesa di modifica del piano urbanistico, ma questo soltanto qualora si tratti di piccoli abusi di modesta portata.

Abuso edilizio: reato e demolizione

Per l’abuso edilizio è previsto il procedimento penale per il reato commesso ma anche, oltre alla sanzione, l’ordine di demolizione di quanto edificato abusivamente.

L’ordine di demolizione, non avendo prescrizione, può essere richiesto dal Comune anche dopo molti anni dall’abuso e se l’immobile, nel frattempo, fosse stato venduto ad una terza persona l’obbligo di demolizione ricadrebbe in capo al nuovo proprietario.

La Cassazione, però, ha sottolineato che è possibile chiedere la sospensione penale dell’ordine di demolizione se si dimostra che si potrebbe ottenere un permesso a costruire in sanatoria su richiesta (se c’è una pianificazione in corso di approvazione).

La demolizione può essere sospesa anche in vista di una futura approvazione di una delibera comunale che renda incompatibile la demolizione richiesta: la sospensione, quindi, non scatta soltanto quando ci sono provvedimenti amministrativi i corso, ma anche se esiste l’avvio di una procedura che sia destinata ad evolversi e che renda incompatibile la demolizione.